Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
fonti di dati già esistenti, in via complementare e a seconda dei bisogni mediante obblighi di dichiarazione supplementari.
Il pericolo che gli antibiotici perdano progressivamente di efficacia a causa degli agenti patogeni resistenti e che malattie batteriche non possano più essere curate è affrontato da un lato con un rafforzamento della sorveglianza del consumo. Dall’altro, alla Confederazione è attribuita una serie di nuove competenze: potrà promuovere un uso appropriato degli antimicrobici nel settore sanitario. Potrà inoltre ordinare provvedimenti atti a ridurre il rischio di trasmissione di germi resistenti nelle istituzioni sanitarie e promuovere finanziariamente lo sviluppo di nuovi antimicrobici e la loro messa a disposizione sul mercato svizzero. Per ridurre le infezioni associate alle cure, il Consiglio federale potrà obbligare le istituzioni sanitarie ad adottare misure di prevenzione.
Per quanto riguarda gli aiuti finanziari alle imprese in caso di conseguenze economiche dei provvedimenti di lotta sono presentate due varianti. Variante 1: si rinuncia a un disciplinamento degli aiuti finanziari nella LEp. Variante 2: nell’ambito della revisione della LEp, in caso di epidemia si consente al Consiglio federale, se necessario e a determinate condizioni, di prevedere in un’abituale ordinanza del Consiglio federale aiuti finanziari sotto forma di aiuti rimborsabili volti a sostenere mediante liquidità le imprese che, in seguito ai provvedimenti adottati in una situazione particolare o straordinaria, subiscono notevoli perdite in termini di cifra d’affari.
La revisione contempla inoltre i seguenti aspetti:
- vaccinazioni: la possibilità di prevedere un obbligo vaccinale resta subordinata a condizioni severe e non viene ampliata. È migliorato l’accesso a bassa soglia alle offerte cantonali di vaccinazione. Il monitoraggio della copertura vaccinale è posto su una base migliore;
- approvvigionamento: sono recepite le competenze del Consiglio federale previste nella legge COVID-19, per esempio gli obblighi di notificare le scorte di materiale medico importante o, in caso di particolare pericolo per la salute pubblica, le capacità nell’assistenza sanitaria;
- finanziamento: le regole relative al finanziamento di materiale medico importante sono completate e semplificate, soprattutto per quanto riguarda i test, le vaccinazioni e i medicamenti. Sono ampliate in particolare le possibilità di finanziamento da parte della Confederazione;
- lotta: sono disciplinati o precisati provvedimenti o elementi particolarmente controversi durante la gestione della COVID-19, come la situazione dei frontalieri;
- digitalizzazione: sono precisate le basi per la gestione delle banche dati esistenti. La Confederazione potrà inoltre gestire altri sistemi d’informazione. Sono disciplinate anche le interfacce e le possibilità di collegamento dei sistemi;
- protezione della salute globale: la Confederazione potrà versare contribuiti alla protezione della salute globale, a patto che consentano di scongiurare notevoli pericoli sanitari per la Svizzera.