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Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 5 pagine
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Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)
Modifica del «$$SmartDocumentDate»
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 5 settembre 19791 sulla segnaletica stradale è modificata come segue:
Art. 11 cpv. 3
3Il segnale «Ciclisti» (1.32) indica che sovente ciclisti e ciclomotoristi si immettono nella strada o l’attraversano; esso può essere collocato soltanto al di fuori delle intersezioni.
Art. 18 cpv. 4
4I segnali «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» e «Divieto di accesso» non valgono per:
a. i carri a mano larghi al massimo 1 m;
b. le carrozzine per bambini;
c. le sedie a rotelle senza motore;
d. i velocipedi spinti a mano;
e. i ciclomotori spinti a mano a motore spento;
f. i motoveicoli a due ruote spinti a mano a motore spento;
g. i ciclomotori pluritraccia senza pedali, utilizzati da persone con ridotte capacità deambulatorie.
1 RS 741.21
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