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Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 5 pagine

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Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)

Modifica del «$$SmartDocumentDate»

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 5 settembre 19791 sulla segnaletica stradale è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 3

3Il segnale «Ciclisti» (1.32) indica che sovente ciclisti e ciclomotoristi si immettono nella strada o l’attraversano; esso può essere collocato soltanto al di fuori delle intersezioni.

Art. 18 cpv. 4

4I segnali «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» e «Divieto di accesso» non valgono per:

a. i carri a mano larghi al massimo 1 m;

b. le carrozzine per bambini;

c. le sedie a rotelle senza motore;

d. i velocipedi spinti a mano;

e. i ciclomotori spinti a mano a motore spento;

f. i motoveicoli a due ruote spinti a mano a motore spento;

g. i ciclomotori pluritraccia senza pedali, utilizzati da persone con ridotte capacità deambulatorie.

1 RS 741.21

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