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Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 7 pagine

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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

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Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Art. 14 lett. b n. 3

Abrogato

Art. 18 Ciclomotori

Sono «ciclomotori»:

a. i «ciclomotori veloci», vale a dire veicoli monotraccia, monoposto con una velocità massima per costruzione di 30 km/h in caso di uso del solo motore, una potenza del motore complessiva di 1,00 kW al massimo, un peso totale massimo di 200 kg e:

1. un motore a combustione interna con una cilindrata massima di 50 cm3, oppure

2. un dispositivo di propulsione elettrica nonché una velocità massima di 45 km/h in caso di pedalata assistita;

b. i «ciclomotori leggeri», vale a dire veicoli dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h, aventi un peso totale massimo di 250 kg e una potenza del motore complessiva di 0,50 kW al massimo;

c. i «ciclomotori pesanti», vale a dire veicoli pluritraccia dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h, aventi un peso totale massimo di 450 kg e una potenza del motore complessiva di 1,00 kW al massimo;

1 RS 741.41

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