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Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 3 pagine
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Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)
Modifica del «$$SmartDocumentDate»
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
In tutta l’ordinanza «a ruote simmetriche» e «con ruote disposte simmetricamente» sono sostituiti con «pluritraccia».
Art. 3b cpv. 2 lett. e, g e h
2L’obbligo di portare il casco non è applicabile:
e. alle persone su veicoli la cui velocità massima per costruzione è di 20 km/h;
g. alle persone su ciclomotori dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h;
h. ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate.
Art. 41 cpv. 2
2Il conducente che con il suo veicolo deve utilizzare il marciapiede è tenuto a osservare una prudenza particolare verso i pedoni, gli utenti di mezzi simili a veicoli e altri aventi diritto; deve dare loro la precedenza.
Art. 42 cpv. 2 e 4
2I motociclisti e i ciclisti non possono trasportare oggetti che impediscano loro di fare le segnalazioni o mettano in pericolo altri utenti della strada. Gli oggetti trasportati possono essere larghi al massimo:
1 RS 741.11
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