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Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 3 pagine

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Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Modifica del «$$SmartDocumentDate»

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza «a ruote simmetriche» e «con ruote disposte simmetricamente» sono sostituiti con «pluritraccia».

Art. 3b cpv. 2 lett. e, g e h

2L’obbligo di portare il casco non è applicabile:

e. alle persone su veicoli la cui velocità massima per costruzione è di 20 km/h;

g. alle persone su ciclomotori dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h;

h. ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate.

Art. 41 cpv. 2

2Il conducente che con il suo veicolo deve utilizzare il marciapiede è tenuto a osservare una prudenza particolare verso i pedoni, gli utenti di mezzi simili a veicoli e altri aventi diritto; deve dare loro la precedenza.

Art. 42 cpv. 2 e 4

2I motociclisti e i ciclisti non possono trasportare oggetti che impediscano loro di fare le segnalazioni o mettano in pericolo altri utenti della strada. Gli oggetti trasportati possono essere larghi al massimo:

1 RS 741.11

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