Progetto
Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta
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Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 20 novembre 19591 sull’assicurazione dei veicoli è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 38
II. Eccezioni all’obbligo dell’assicurazione
Art. 38 cpv. 1 lett. d
1Sono esonerati dall’obbligo dell’assicurazione secondo l’articolo 63 LCStr gli utenti dei seguenti veicoli a motore:
d. ciclomotori pluritraccia non autobilanciati, senza pedali e dotati di propulsione
elettrica in grado di raggiungere al massimo 10 km/h.
II
La presente ordinanza entra in vigore il ....
In nome del Consiglio federale svizzero:
«$$SmartDocumentDate» Il presidente della Confederazione, Alain
Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 741.31
2021-… «%ASFF_YYYY_ID»