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Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta

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Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 20 novembre 19591 sull’assicurazione dei veicoli è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 38

II. Eccezioni all’obbligo dell’assicurazione

Art. 38 cpv. 1 lett. d

1Sono esonerati dall’obbligo dell’assicurazione secondo l’articolo 63 LCStr gli utenti dei seguenti veicoli a motore:

d. ciclomotori pluritraccia non autobilanciati, senza pedali e dotati di propulsione

elettrica in grado di raggiungere al massimo 10 km/h.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ....

In nome del Consiglio federale svizzero:

«$$SmartDocumentDate» Il presidente della Confederazione, Alain

Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 741.31

2021-… «%ASFF_YYYY_ID»