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Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 2 pagine
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Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)
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Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 2 lett. g
2Non necessitano di una licenza di condurre le persone che:
g. conducono un ciclomotore pluritraccia senza pedali con una velocità massima di 25 km/h e hanno ridotte capacità deambulatorie.
Art. 6 cpv. 1 lett. f e g
1L’età minima per condurre veicoli a motore è:
f. per i ciclomotori leggeri (art. 18 lett. b OETV2) aventi una velocità massima con pedalata assistita di 25 km/h e un’eventuale velocità massima per costruzione di 6 km/h in caso di uso del solo motore, se condotti sotto la sorveglianza di una persona almeno diciottenne: 12 anni;
g. per altri veicoli a motore per i quali non è necessaria una licenza di condurre: 16 anni.
Art. 65 cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. c
2L’esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente e dei controlli dei veicoli deve:
c. possedere da almeno tre anni la licenza di condurre svizzera della categoria B o C oppure una licenza di condurre estera della categoria B o C secondo la
1 RS 741.51
2 RS 741.41
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