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Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 126 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»

c. i contributi per misura devono essere in funzione dei costi e dei valori della misura;

d. è garantita la promozione delle specie bersaglio e faro per l’agricoltura secondo il rapporto di Agroscope del gennaio 20137 «Operationalisierung der Umweltziele Landwirtschaft»;

e. è garantita la gestione mirata e conforme agli obiettivi di protezione delle superfici dei biotopi in inventari nazionali e regionali di cui agli articoli 18a e 18b LPN8;

2È garantita una consulenza tecnica specifica per l’azienda o una consulenza equivalente per l’attuazione delle misure nei primi quattro anni della durata del progetto ai sensi dell’articolo 79a capoverso 5.

Art. 79a Procedura

1Il Cantone elabora i progetti in collaborazione con le cerchie interessate.

2Presenta all’UFAG la domanda di autorizzazione di un progetto e del rispettivo finanziamento.

3Si applicano i seguenti termini d’inoltro:

a. bozza del progetto: entro il 31 gennaio dell’anno precedente il previsto avvio del progetto;

b. domanda: entro il 30 giugno dell’anno precedente il previsto avvio del progetto.

4L’UFAG autorizza i progetti e il loro finanziamento.

5Un progetto per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio dura otto anni. È possibile derogare alla durata del progetto se ciò consente un coordinamento con un altro progetto. Il gestore deve attuare le misure annuali fino alla scadenza della durata del progetto.

6Nel corso del periodo d’attuazione di un progetto, il Cantone può richiedere ulteriori misure. Esso monitora l'avanzamento del progetto e procede agli adeguamenti necessari.

7Per superfici, a favore delle quali è versato un contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio, è possibile stabilire prescrizioni di utilizzazione che derogano alle esigenze relative alle superfici per la promozione della biodiversità del livello qualitativo I di cui all’articolo 58 se è necessario per le specie bersaglio. Le prescrizioni di utilizzazione vanno convenute tra il gestore e il Cantone.

8Nell’ultimo anno del periodo d’attuazione, per ogni progetto il Cantone presenta all’UFAG, entro il 30 giugno, un rapporto di valutazione unitamente a una domanda per un eventuale progetto successivo.

7 Consultabile su: www.agroscope.admin.ch > Temi > Ambiente e risorse > > Biodiversità, Paesaggio > Compensazione ecologica e funzioni > Obiettivi ambientali per l’agricoltura, Rapporto «Operationalisierung der Umweltziele Landwirtschaft: Bereich Ziel- und Leitarten, Lebensräume (OPAL)», serie di articoli ART 18

8 RS 451