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Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 126 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»

Capitolo 6 (art. 82–82c)

Abrogato

Art. 97 cpv. 1 lett. b

1Per la pianificazione coordinata dei controlli conformemente all’ordinanza del 31 ottobre 20189 sul coordinamento dei controlli (OCoC), il gestore deve presentare entro il 31 agosto precedente l’anno di contribuzione all’autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all’autorità designata dal Cantone dove ha sede, la notifica concernente:

b. il contributo per la biodiversità;

Art. 98 cpv. 3 lett. c

3La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:

c. abrogata

Art. 101 Prova

1I gestori che presentano una domanda per determinati tipi di pagamenti diretti sono tenuti a dimostrare alle autorità preposte all’esecuzione che:

a. adempiono o hanno adempiuto le esigenze dei rispettivi tipi di pagamenti diretti, comprese quelle della PER, nell’intera azienda;

b. adempiono le esigenze relative alla copertura assicurativa in caso di malattia e infortunio.

2Per la prova di cui al capoverso 1 lettera b sono determinanti:

a. i contratti assicurativi o le polizze assicurative nell’anno di contribuzione;

b. il versamento dei premi assicurativi nell’anno di contribuzione.

3I documenti per la prova di cui al capoverso 2 vanno conservati per almeno sei anni.

Art. 104 cpv. 4

4Non può delegare all’ente promotore i controlli sulla gestione di oggetti in progetti per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio.

Art. 107a rubrica e cpv. 1 lett. b

Rinuncia all’adeguamento dei contributi d’estivazione, del contributo per la biodiversità nonché del contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio in caso di scarico anticipato dell’alpe dovuto ai grandi predatori

9 RS 910.15