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Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 126 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»
a. un’assicurazione d’indennità giornaliera che copre il rischio di incapacità lavorativa per malattia e infortunio, esclusa la maternità;
b. una previdenza contro i rischi che copre i rischi d’invalidità e decesso per malattia e infortunio.
Art. 10d Esigenze relative all’assicurazione d’indennità giornaliera
1L’indennità giornaliera deve ammontare almeno a 100 franchi al giorno.
2Deve essere corrisposta per la durata dell’incapacità lavorativa, al più tardi dopo un termine di attesa di 60 giorni, e per un massimo di due anni.
Art. 10e Esigenze relative alla previdenza contro i rischi
1La previdenza contro i rischi deve contemplare:
a. una rendita per un importo di almeno 24 000 franchi all’anno; o
b. una prestazione in capitale per un importo di almeno 300 000 franchi.
2Se si opta per una combinazione rendita-prestazione in capitale, gli importi minimi di cui al capoverso 1 si applicano proporzionalmente.
Art. 10f Deroghe al requisito di una copertura assicurativa a causa dello stato
di salute della persona da assicurare
1Se non è possibile assicurare uno o più rischi di cui all’articolo 10c perché un’assicurazione ha rifiutato la persona da assicurare a causa del suo stato di salute o ha espresso una riserva, non vi è alcun obbligo di una copertura assicurativa.
2La riserva deve risalire al massimo a cinque anni prima.
3Il gestore deve presentare il rifiuto scritto o la riserva.
Art. 14 cpv. 2 frase introduttiva e 6
2Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettere a–k, n e q, 71b e 78 nonché all’allegato 1 numero 3 e gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis, se tali superfici e alberi:
6Le superfici in progetti di cui all’articolo 78 sono computabili se promuovono spazi vitali naturali ecologicamente pregiati e non sono superfici per la promozione della biodiversità ai sensi dell’articolo 55 capoverso 1.
Art. 14a Quota di superfici per la promozione della biodiversità sulla superfi-
cie coltiva aperta
1Le aziende con più di 3 ettari di superficie coltiva aperta nella zona di pianura e collinare, per adempiere la quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 14 capoverso 1 devono annoverare superfici per la promozione della biodiversità su almeno il 3,5 per cento della superficie coltiva aperta in