Progetto

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 126 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»

a. un’assicurazione d’indennità giornaliera che copre il rischio di incapacità lavorativa per malattia e infortunio, esclusa la maternità;

b. una previdenza contro i rischi che copre i rischi d’invalidità e decesso per malattia e infortunio.

Art. 10d Esigenze relative all’assicurazione d’indennità giornaliera

1L’indennità giornaliera deve ammontare almeno a 100 franchi al giorno.

2Deve essere corrisposta per la durata dell’incapacità lavorativa, al più tardi dopo un termine di attesa di 60 giorni, e per un massimo di due anni.

Art. 10e Esigenze relative alla previdenza contro i rischi

1La previdenza contro i rischi deve contemplare:

a. una rendita per un importo di almeno 24 000 franchi all’anno; o

b. una prestazione in capitale per un importo di almeno 300 000 franchi.

2Se si opta per una combinazione rendita-prestazione in capitale, gli importi minimi di cui al capoverso 1 si applicano proporzionalmente.

Art. 10f Deroghe al requisito di una copertura assicurativa a causa dello stato

di salute della persona da assicurare

1Se non è possibile assicurare uno o più rischi di cui all’articolo 10c perché un’assicurazione ha rifiutato la persona da assicurare a causa del suo stato di salute o ha espresso una riserva, non vi è alcun obbligo di una copertura assicurativa.

2La riserva deve risalire al massimo a cinque anni prima.

3Il gestore deve presentare il rifiuto scritto o la riserva.

Art. 14 cpv. 2 frase introduttiva e 6

2Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettere a–k, n e q, 71b e 78 nonché all’allegato 1 numero 3 e gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis, se tali superfici e alberi:

6Le superfici in progetti di cui all’articolo 78 sono computabili se promuovono spazi vitali naturali ecologicamente pregiati e non sono superfici per la promozione della biodiversità ai sensi dell’articolo 55 capoverso 1.

Art. 14a Quota di superfici per la promozione della biodiversità sulla superfi-

cie coltiva aperta

1Le aziende con più di 3 ettari di superficie coltiva aperta nella zona di pianura e collinare, per adempiere la quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 14 capoverso 1 devono annoverare superfici per la promozione della biodiversità su almeno il 3,5 per cento della superficie coltiva aperta in