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Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 126 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»
Titolo prima dell’art. 55
Capitolo 3: Contributo per la biodiversità
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 55 cpv. 1 lett. p e 1bis
1Il contributo per la biodiversità è concesso per ettaro alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità di proprietà o in affitto:
p. abrogata
1bisIl contributo per la biodiversità è concesso per albero da frutto ad alto fusto nei campi di proprietà o in affitto.
Titolo prima dell’art. 56
Sezione 2: Contributo
Art. 57 cpv. 1bislett. a
1bisIl gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bisper la seguente durata:
a. alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo I: per almeno un anno;
Art. 58 cpv. 6 e 7
6Si possono predisporre piccole strutture se indicate per motivi legati alla protezione della natura o nell’ambito di progetti per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio di cui all’articolo 79.
7Non è consentito impiegare frantumatrici e falciacondizionatrici. La pacciamatura è ammessa soltanto su strisce su superficie coltiva, maggesi fioriti, maggesi da rotazione e vigneti con biodiversità naturale, attorno agli alberi che si trovano su superfici per la promozione della biodiversità nonché su superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione secondo le prescrizioni di cui all’articolo 29 capoversi 4–8.
Art. 59 cpv. 5
5Abrogato
Sezione 3 (art. 61 e 62)
Abrogata
Capitolo 4 (art. 63 e 64)