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Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 126 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»
queste zone. La presente disposizione si applica solo per le superfici all’interno del Paese.
2Le aziende che gestiscono come superficie per la promozione della biodiversità ai sensi dell’articolo 14 più del 25 per cento della loro superficie agricola utile sono dispensate dall’esigenza di cui al capoverso 1.
3La superficie per la promozione della biodiversità richiesta secondo il capoverso 1 non include la superficie con siepi, boschetti campestri e rivieraschi del livello qualitativo II nella zona di pianura e collinare di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettera f nonché la superficie con siepi, boschetti campestri e rivieraschi nella zona di pianura e collinare di cui all’articolo 78.
4Come superfici per la promozione della biodiversità sono computabili le superfici di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettere h–k, q, 71b capoverso 1 lettera a e 78 sulla superficie coltiva aperta, che adempiono le condizioni di cui all’articolo 14 capoverso 2 lettere a e b.
5Al massimo la metà della quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità di cui al capoverso 1 può essere adempiuta tramite il computo dei cereali in file distanziate (art. 55 cpv. 1 lett. q); soltanto questa superficie è computabile per adempiere la quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 14 capoverso 1.
6Le superfici in progetti di cui all’articolo 78 sono computabili se promuovono spazi vitali naturali ecologicamente pregiati e non sono superfici per la promozione della biodiversità ai sensi dell’articolo 55 capoverso 1.
Art. 35 cpv. 4 e 6
4Le superfici per le quali esiste una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione conformemente alla LPN4 stipulata con il servizio cantonale specializzato e pertanto non possono essere utilizzate annualmente, negli anni in cui non sono utilizzate danno diritto soltanto al contributo per la biodiversità (art. 55), al contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio (art. 78 e 79) nonché al contributo di base dei contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento (art. 50).
6Le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione (art. 55 cpv. 1 lett. o) danno diritto soltanto al contributo per la biodiversità.
Art. 41 cpv. 1 lett. d e 2 frase introduttiva
1Il Cantone adegua il carico usuale di un’azienda d’estivazione o con pascoli comunitari se:
d. la superficie di pascolo o la resa della superficie di pascolo è sensibilmente cambiata a seguito della costruzione di grandi impianti fotovoltaici.
2Riduce il carico usuale se:
4 RS 451