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Consultazione 2023/61: Ordinanza concernente le misure volte a ridurre il consumo di energia elettrica da parte del trasporto di viaggiatori e del trasporto merci ferroviario · 6 pagine
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Ordinanza concernente le misure volte a
ridurre il consumo di energia elettrica da parte del trasporto di viaggiatori
e del trasporto merci ferroviario «%ASFF_YYYY_ID»
elettriche svizzere (AES) e il settore Energia dell’Approvvigionamento economico del Paese in merito all’attuazione delle misure di cui agli allegati 1 e 2.
2Sono responsabili del coordinamento delle misure.
3La Confederazione e i Cantoni informano la popolazione in merito alle misure di accompagnamento adottate nel loro settore di competenza per ridurre il volume di viaggiatori.
Art. 6 Compiti dei gestori dell’infrastruttura e delle imprese di trasporto I gestori dell’infrastruttura e le imprese di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b-d sono tenuti a:
a. attuare le misure di cui agli allegati 1 e 2 in conformità con le disposizioni delle organizzazioni incaricate della gestione del sistema di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a;
b. informare i loro utenti in merito alle misure;
c. mettere a disposizione dell’organizzazione incaricata della gestione del sistema ferroviario FFS i dati dei punti di misurazione della rete a 50 Hz. Le FFS inoltrano i dati all’AES.
Art. 7 Presentazione di rapporti
L’organizzazione incaricata della gestione del sistema corrente di trazione a 16,7 Hz (FFS) presenta regolarmente un rapporto sull’andamento dei consumi all’attenzione del settore Energia.
Art. 8 Esecuzione
1L’esecuzione della presente ordinanza spetta al Dipartimento federale
dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), ai settori Energia e
Logistica dell’Approvvigionamento economico del Paese nonché all’Ufficio
federale dei trasporti (UFT).
2Gli Allegati 1 e 2 possono essere adattati se la situazione di fornitura lo richiede.
Art. 9 Entrata in vigore e durata di validità
1La presente ordinanza entra in vigore il ...
2Ha effetto fino al …. .