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Consultazione 2023/7: Revisione parziale della legge sull’approvvigionamento del Paese (LAP) · 7 pagine
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Legge federale sull’approvvigionamento economico del Paese «%ASFF_YYYY_ID»
2 Le misure preparatorie non devono provocare una distorsione della concorrenza.
5 Sono fatte salve prescrizioni di leggi speciali destinate a garantire l’approvvigionamento in beni e servizi d’importanza vitale.
Art. 8 cpv. 1 e 2
1 Le imprese che importano, producono, utilizzano, consumano, trasformano o immettono in commercio per la prima volta beni d’importanza vitale possono essere tenute a concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie.
2 Il Consiglio federale definisce la cerchia delle imprese interessate.
Art. 9 Copertura del fabbisogno, quantitativi e qualità
1 Il Consiglio federale stabilisce, per tutti i beni d’importanza vitale soggetti alla costituzione di scorte obbligatorie, il fabbisogno da coprire o i quantitativi e la qualità per un periodo determinato.
2 Può delegare al DEFR la competenza di stabilire la qualità.
Art. 15 Scorte della Confederazione
Se i proprietari delle scorte obbligatorie non sono in grado di coprire il fabbisogno, la Confederazione può costituire scorte proprie di beni secondo l’articolo 7 capoverso 1.
Art. 16 cpv. 1 e 5
1 Se un ramo economico costituisce un fondo di garanzia sotto forma di patrimonio separato privato a destinazione vincolata per coprire le spese di deposito e compensare il deprezzamento delle scorte obbligatorie o gli svantaggi concorrenziali subiti, tale fondo deve essere amministrato da un ente privato, separatamente dal patrimonio di quest’ultimo.
5Abrogato
Art. 20 cpv. 2
2 Non sussiste alcun diritto a una garanzia per il finanziamento di merci il cui controvalore non è realizzabile in caso di trasferimento di proprietà secondo l’articolo 24 capoverso 1.
Art. 21 cpv. 1 e 2
1 Se i mezzi dei fondi di garanzia non sono sufficienti per coprire le spese di deposito e il deprezzamento delle scorte obbligatorie o per compensare gli svantaggi concorrenziali derivanti dall’obbligo di costituire scorte, gli enti privati incaricati di amministrare tali fondi (art. 16) adottano le misure necessarie.
2 Se è dimostrato che i costi per la costituzione di scorte obbligatorie non possono essere coperti con le misure di cui al capoverso 1 o con quelle ordinate dall’UFAE secondo l’articolo 17 capoverso 2, la Confederazione può assumere a breve termine,