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Consultazione 2023/7: Revisione parziale della legge sull’approvvigionamento del Paese (LAP) · 7 pagine
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Legge federale sull’approvvigionamento economico del Paese «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 64 cpv. 3 e 4
3 Nonostante le disposizioni di altre leggi federali, incluse quelle concernenti l’obbligo del segreto, le seguenti autorità forniscono informazioni ai settori specializzati, all’UFAE, agli enti incaricati di amministrare i fondi di garanzia e alle organizzazioni di cui all’articolo 60 e mettono a loro disposizione documenti, nella misura indispensabile per l’esecuzione della presente legge:
a. l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini: per l’importazione e l’esportazione di beni d’importanza vitale;
b. l’Ufficio federale dell’agricoltura: per le derrate alimentari e gli alimenti per animali nonché per le sementi e il materiale vegetale;
c. l’Ufficio federale di statistica: per le economie domestiche private;
d. l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici: per la produzione, l’immissione in commercio, la distribuzione e l’omologazione di medicamenti d’importanza vitale;
e. la Commissione federale dell’energia elettrica: per l’esercizio della rete elettrica nella zona di regolazione Svizzera;
f. la Commissione federale delle comunicazioni: per le concessioni di radiocomunicazione per la fornitura di servizi di telecomunicazione e per le concessioni per il servizio universale;
g. la Commissione del trasporto ferroviario: per il monitoraggio del mercato e l’osservazione della rete ferroviaria;
h. l’Ufficio svizzero della navigazione marittima: per le garanzie prestate a favore di aziende svizzere di trasporto e logistica.
4 Il Consiglio federale può obbligare altre autorità a fornire all’organizzazione dell’approvvigionamento economico del Paese le informazioni e a metterle a disposizione i documenti di cui necessita per svolgere i suoi compiti.
Art. 64a Trattamento dei dati
1 L’organizzazione dell’approvvigionamento economico del Paese può trattare dati su segreti professionali, di fabbricazione o d’affari di persone giuridiche e fisiche, nella misura indispensabile per l’esecuzione della presente legge. Può comunicare tali dati a terzi che partecipano all’attuazione di una misura preparatoria o d’intervento qualora ciò sia indispensabile per la sua esecuzione.
2 Può trattare dati sulla salute di persone fisiche se necessario per adattare l’esecuzione di una misura d’intervento alla salute delle persone interessate. Può comunicare tali dati a terzi che partecipano all’attuazione della misura qualora ciò sia indispensabile per la sua esecuzione.
3 Il Consiglio federale designa i destinatari e i dati che possono essere comunicati.