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Consultazione 2023/7: Revisione parziale della legge sull’approvvigionamento del Paese (LAP) · 7 pagine
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Legge federale sull’approvvigionamento economico del Paese «%ASFF_YYYY_ID»
integralmente o in parte, i costi non coperti. Gli enti privati, insieme alla Confederazione, adottano misure per farsi di nuovo carico a medio termine dei costi per la costituzione di scorte obbligatorie.
Art. 31 Principi
1 In una situazione di grave penuria già sopraggiunta o imminente, il Consiglio federale adotta misure d’intervento economico per garantire l’approvvigionamento in beni e servizi d’importanza vitale. Queste misure devono essere limitate nel tempo.
2 Il Consiglio federale può adottare queste misure anche se una situazione di grave penuria rischia di sopraggiungere entro pochi mesi e se non può essere evitata o gestita adottando le misure successivamente.
Art. 32 Misure d’intervento per garantire l’approvvigionamento in beni e
servizi d’importanza vitale
1 Per gestire l’offerta il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti:
a. ulteriori obblighi di depositare beni secondo l’articolo 7 capoverso 1;
b. l’obbligo di costituire scorte;
c. la liberazione di scorte obbligatorie e di altre scorte;
d. obblighi legati alla produzione e alla trasformazione;
e. obblighi legati all’utilizzo, al recupero e al riciclaggio di materie prime;
f. l’obbligo di fornitura;
g. la promozione delle importazioni e la limitazione delle esportazioni;
h. l’obbligo di ampliare l’offerta di servizi o di fornire servizi;
i. la limitazione o il divieto di offrire determinati beni o servizi.
2 Per gestire la domanda può emanare prescrizioni concernenti:
a. la riduzione del consumo di beni o dell’utilizzo di servizi;
b. la limitazione o il divieto di utilizzare determinati beni o servizi;
c. la distribuzione e l’assegnazione della priorità a determinati tipi di utilizzo.
3 Può inoltre emanare prescrizioni concernenti la salvaguardia, l’esercizio e l’utilizzo di mezzi di trasporto e infrastrutture per le imprese attive nell’approvvigionamento energetico, nell’informazione, nella comunicazione e nella logistica dei trasporti.
4 Può concludere negozi giuridici a spese della Confederazione.
Art. 36 cpv. 1 lett. c, cpv. 2 e 3
1 Il Consiglio federale può prestare garanzie limitate nel tempo per permettere alle aziende svizzere di trasporto e logistica di finanziare l’acquisto di mezzi di trasporto qualora:
c. Concerne soltanto il testo tedesco