Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/72: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) · 87 pagine
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Inoltre si applica l’Accordo agricolo, in particolare nel presente caso è rilevante l’al- legato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti animali. Con l’allegato 11 viene riconosciuta l’equivalenza delle prescrizioni per tutti i prodotti di origine animale e del settore della salute animale. Tutte le derrate alimentari di origine animale come per esempio formaggi, salumi, uova e miele possono essere esportati senza certificati sanitari se il diritto UE non li prevede esplicitamente. Dal 1° gennaio 2009 la Svizzera fa parte dello spazio veteri- nario comune dell’UE, ragion per cui sono stati aboliti i controlli veterinari reciproci alle frontiere tra Svizzera e UE. Vengono ancora effettuati controlli veterinari alle frontiere soltanto quando le merci arrivano direttamente in Svizzera da uno Stato terzo (aeroporti di Zurigo e Ginevra). Poiché nell’Accordo agricolo non vi sono prescrizioni specifiche riguardo all’impiego di medicamenti veterinari, in questo settore la Sviz- zera è considerata un Paese terzo dall’UE. Rientrano per contro nell’Accordo agricolo i residui di farmaci veterinari. L’articolo 9 recita in effetti che il campo di applicazione del titolo «Scambi di prodotti animali» non si applica ai residui di farmaci veterinari, salvo disposizione contraria delle appendici allo stesso titolo. Queste altre disposizioni sono contenute nell’appendice 6 (Condizioni speciali, paragrafi 1 e 12 [in particolare
n. 15]). Dal punto di vista pratico, l’equivalenza alla quale si aspira va tuttavia oltre l’equivalenza convenuta tramite accordi internazionali concernente i residui di medi- camenti veterinari. Gli audit della Direzione generale della salute e della sicurezza alimentare dell’UE includono quindi sempre tutti gli aspetti del disciplinamento in materia di medicamenti veterinari, nella misura in cui esso possa influire sui residui di medicamenti veterinari, e concernono così i relativi disciplinamenti riferiti all’omo- logazione, alla sorveglianza del mercato, all’autorizzazione di fabbricazione e di com- mercio all’ingrosso nonché alla sorveglianza dell’uso dei medicamenti veterinari a livello federale e cantonale. Un’attuazione autonoma della Svizzera nel settore dei medicamenti veterinari è dunque imprescindibile per le relazioni bilaterali volte a sal- vaguardare lo spazio veterinario comune.
Con la trasposizione nella LATer delle disposizioni concernenti gli espianti standar- dizzati quali medicamenti per terapie avanzate, ora anche alcune attività precedenti la loro fabbricazione devono essere disciplinate nella LATer. A queste attività, che com- portano il trattamento di organi, tessuti e cellule, devono essere applicati gli stessi requisiti, indipendentemente dal fatto che siano svolte nell’ottica di un trapianto o della fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate. Per quanto riguarda questo aspetto della presente modifica della LATer, occorre rispettare anche la Convenzione del 4 aprile 199788 sui diritti dell’uomo e la biomedicina nonché la Convenzione del Consiglio d’Europa del 25 marzo 201589 contro il traffico di organi umani. Le dispo- sizioni proposte sono compatibili con questi accordi.
6.3 Forma dell’atto
Il presente atto modificatore modifica una legge federale vigente; la modifica prevede disposizioni importanti contenenti norme di diritto che, secondo l’articolo 164 capo- verso 1 Cost. e l’articolo 22 capoverso 1 della legge federale del 13 dicembre 200290 sull’Assemblea federale (legge sul Parlamento, LParl), devono essere emanate sotto forma di legge federale. Il presente atto sottostà a referendum facoltativo.
88 RS 0.810.2
89 RS 0.810.3
90 RS 171.10