Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/82: Decreto federale concernente l’imposta immobiliare cantonale sulle abitazioni secondarie · 10 pagine
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Sintesi
Nel quadro della procedura di consultazione sono pervenuti in totale 54 pareri.
Approvazione di principio della disposizione costituzionale proposta:
Cantoni: AG, BL, GE, LU, SO, ZG, ZH (7)
Partiti politici: PS, UDC, I Verdi (3)
Organizzazioni e associazioni: Domus Antiqua Helvetica, HEV Svizzera, Komitee Eigenmiet- wert 2.0, USS, SVIT Svizzera, VIS (6)
Motivazione
- Nei Cantoni a vocazione turistica, ossia Berna, Grigioni, Ticino e Vallese, che sono mag-
giormente colpiti dalla soppressione del valore locativo delle abitazioni secondarie si ap- plica già un’imposta immobiliare. Il Tribunale federale ha fissato dei limiti per questa impo- sta; di conseguenza non sarebbe possibile compensare interamente il calo delle entrate do- vuto al cambiamento di sistema. Per tale motivo è necessaria questa nuova disposizione costituzionale.
- L’imposta immobiliare speciale sulle abitazioni secondarie destinate prevalentemente a uso
proprio è una soluzione opportuna ed efficace, al fine di compensare per gli enti pubblici in- teressati la perdita d’imposta subita in seguito alla soppressione dell’imposizione del valore locativo.
- La disposizione costituzionale consente alle regioni di montagna e a quelle a vocazione tu-
ristica di compensare le perdite fiscali in caso di una soppressione completa dell’imposi- zione del valore locativo.
- Un’imposta più elevata sulle abitazioni secondarie destinate prevalentemente a uso proprio
crea un ulteriore incentivo a dare più spesso in locazione tali abitazioni. In tal modo, si ri- duce sia il numero dei cosiddetti «letti freddi» sia la pressione di costruire nuove abitazioni secondarie. Un aumento delle imposte immobiliari è positivo anche a livello socio-politico.
- Il sostegno alla disposizione costituzionale dipende da due condizioni. In primo luogo, la ri-
scossione di un’imposta immobiliare speciale è possibile solo se l’imposizione del valore locativo viene soppressa per tutte le abitazioni destinate a uso proprio. In secondo luogo, l’ammontare dell’imposta deve essere limitato nella Costituzione federale. In particolare, oc- corre evitare che gli enti pubblici interessati dall’introduzione di simili imposte immobiliari possano beneficiare di maggiori entrate rispetto a quelle derivanti dall’imposizione dei valori locativi delle abitazioni secondarie.
- La formulazione volutamente aperta della disposizione costituzionale concede ai Cantoni
margine di manovra all’interno della legislazione.
- L’approccio scelto implica la necessità di modificare il sistema di imposizione del valore lo-
cativo a partire dalla politica.
Rifiuto di principio della disposizione costituzionale proposta:
Cantoni: AI, AR, BE, BS, FR, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VD, VS (19) Partiti politici: ---
Organizzazioni e associazioni: Allianz Zweitwohnungen Schweiz, CATEF, constructionro- mande, CP, economiesuisse, EXPERTsuisse, CDF, FMB, FRI, Conferenza dei governi dei Cantoni alpini, SAB, SSIC, ACS, usam, UCS, Conferenza fiscale delle città, suissetec, USPI Suisse, VBSS (19)
Motivazione
- È indispensabile mantenere l’attuale sistema di imposizione della proprietà abitativa, che
risulta costituzionale, corretto sotto il profilo della sistematica fiscale ed equilibrato.
- Gli odierni redditi derivanti dalle abitazioni secondarie sono un’importante fonte di finanzia-
mento in particolare per i Cantoni e i Comuni di montagna. È incerto se le perdite