Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/87: Modifica della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) per quanto riguarda il finanziamento della Fondazione fondo per le vittime dell’amianto (Fondazione EFA) · 9 pagine
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anche al fatto che, con la modifica del 9 novembre 201610 dell’articolo 36 capoverso 5 dell’ordinanza del 20 dicembre 198211 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF) il fabbisogno finanziario è aumentato, in quanto da allora per le persone che si ammalano di mesotelioma o di altri tumori con una prognosi di sopravvivenza altrettanto breve, il diritto a un’indennità integrale per menomazione dell’integrità nasce già con l’insorgenza della malattia. Il Regolamento per l’indennità della fondazione EFA del 9 maggio 201712 ne tiene conto e a seguito della proroga del termine di prescrizione nel Codice delle obbligazioni fissa il 1996 come anno a partire dal quale la fondazione EFA può concedere indennità.
Opzione scelta
Per finire, è stata accolta l’idea avanzata da diversi rappresentanti dell’economia durante i colloqui di solidarietà di alimentare il Fondo per le vittime dell’amianto attraverso l’INSAI. Con questa modalità di finanziamento si potrebbe perseguire la massima solidarietà all’interno dell’intera industria manifatturiera svizzera.
Secondo il principio della mutualità sancito nell’articolo 61 capoverso 2 LAINF, i proventi dell’INSAI possono essere utilizzati solo per scopi assicurativi e vige il divieto di distribuzione degli utili13. Conformemente al principio di equivalenza che ne deriva, i mezzi finanziari necessari per coprire le spese (prestazioni assicurative, costi amministrativi e oneri per la prevenzione degli infortuni) devono essere garantiti dai premi, dal reddito di capitale e dai ricavi provenienti da azioni di regresso contro terzi responsabili14. I premi netti e le prestazioni assicurative devono essere in equilibrio. Infine, i proventi dell’incasso dei premi netti di un ramo assicurativo devono essere tassativamente utilizzati per finanziare le sue prestazioni. Questi principi si applicano per analogia ai costi amministrativi (art. 109 cpv. 2 e 3 OAINF, art. 114 cpv. 1 OAINF).
Un’analisi ha mostrato che l’INSAI potrebbe versare sussidi alla fondazione EFA. Ciò sarebbe nell’interesse pubblico, rispetterebbe il principio di proporzionalità e la neutralità concorrenziale e non ne comprometterebbe in nessun modo l’attività principale. I sussidi sarebbero finanziati tramite le eccedenze dei ricavi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 63 capoverso 5 lettera f LAINF e non con i proventi dell’incasso dei premi netti e dei premi supplementari la cui destinazione è vincolata.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura
Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 202015 sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 202016 sul programma di legislatura 2019–2023.
L’inserimento nella legge di questa nuova disposizione è opportuno perché, come illustrato sopra, il fabbisogno finanziario della fondazione EFA per i prossimi anni non è
10RU 2016 4393
11 RS 832.202
12 Il Regolamento per l’indennità è consultabile su www.stiftung-efa.ch > Chi siamo > La Fondazione > Documenti importanti > Informazioni di base
13 LÄUBLI/ZIEGLER, BSK zu Art. 61 UVG, N 12
14 GERBER/GÄCHTER, BSK zu Art. 92 UVG, N 37
15 FF 2020 1565
16 FF 2020 7365