Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/87: Modifica della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) per quanto riguarda il finanziamento della Fondazione fondo per le vittime dell’amianto (Fondazione EFA) · 9 pagine

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zera, applicabile provvisoriamente dal 1° novembre 2021 ed entrata in vigore il 1° ottobre 2023, prevede un regime di coordinamento simile a quello previsto dall’ALC e dall’AELS.

Inoltre, la Svizzera è vincolata da diversi strumenti normativi internazionali in materia di sicurezza sociale, in particolare dal Codice europeo di Sicurezza sociale del Consiglio d’Europa25 e dalla convenzione n. 102 concernente le norme minime della sicurezza sociale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro26. Queste convenzioni non precludono la possibilità che una fondazione sia finanziata da un assicuratore contro gli infortuni.

Ne consegue che il presente progetto è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera.

6.3 Forma dell’atto

Il campo d’attività di un istituto di diritto pubblico necessita di una base legale formale27. Il finanziamento della fondazione EFA da parte dell’INSAI proposto in questa sede amplia il campo di attività di quest’ultima, per cui il presente progetto deve essere attuato nella LAINF.

25 RS 0.831.104

26 RS 0.831.102

27 DTF 138 I 378