Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/87: Modifica della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) per quanto riguarda il finanziamento della Fondazione fondo per le vittime dell’amianto (Fondazione EFA) · 9 pagine

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5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Il previsto adeguamento della LAINF non ha ripercussioni per i Cantoni e i Comuni e nemmeno per i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna.

5.3 Ripercussioni sull’economia

La modifica di legge non ha ripercussioni sull’economia. Il finanziamento tramite le eccedenze dei ricavi dell’INSAI non incide sui premi assicurativi.

6. Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il presente progetto si basa sull’articolo 117 capoverso 1 della Costituzione federale che autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Dall’entrata in vigore il 1° giugno 2002 dell’Accordo del 21 giugno 199921 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone, ALC), la Svizzera applica le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale introdotte dall’Unione europea (UE), come stabilito dall’articolo 115a LAINF.

Tali norme non prevedono l’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale: nel rispetto dei principi di coordinamento del diritto europeo, gli Stati membri possono stabilire autonomamente le modalità dei loro sistemi di sicurezza sociale, in particolare le prestazioni di un regime di assicurazione sociale e le condizioni alle quali esse sono concesse. La Svizzera e gli altri Paesi dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono soggetti alle stesse regole in virtù della Convenzione del 4 gennaio 196022 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS). Uno di questi principi di coordinamento è quello della parità di trattamento espressamente sancito nell’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 200423 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Sulla base di questo principio, i mezzi finanziari che l’INSAI verserà alla fondazione EFA dovranno essere utilizzati in modo non discriminatorio. Secondo il Regolamento di quest’ultima, ciò sarà il caso.

Inoltre, la convenzione del 9 settembre 202124 sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Sviz-

21 RS 0.142.112.681

22 RS 0.632.31

23 RS 0.831.109.268.1

24 RU 2021 818