Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/87: Modifica della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) per quanto riguarda il finanziamento della Fondazione fondo per le vittime dell’amianto (Fondazione EFA) · 9 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

4. Commento all’articolo 67b LAINF (nuovo)

Il nuovo articolo 67b LAINF mira a garantire il finanziamento della fondazione EFA, in quanto il capitale apportato dall’economia è insufficiente.

Il capoverso 1 dà all’INSAI la possibilità di sostenere finanziariamente la fondazione EFA. Il capoverso 2 precisa che il sostegno finanziario avviene esclusivamente impiegando eccedenze dei ricavi ai sensi dell’articolo 63 capoverso 5 lettera f provenienti dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

L’INSAI è per legge l’assicuratore contro gli infortuni per determinati settori economici (art. 66 LAINF), in particolare per quelli legati all’utilizzo dell’amianto. L’esposizione a questa sostanza responsabile dell’insorgere di malattie è direttamente o indirettamente connessa con l’attività di settori economici sotto il monopolio parziale dell’IN-SAI. Di conseguenza, le prestazioni di quest’ultima e quelle della fondazione EFA sono strettamente collegate.

Le eccedenze dei ricavi possono risultare soprattutto dai redditi di capitale dopo che sono stati coperti tutti i fabbisogni di finanziamento (finanziamento della rimunerazione dei capitali di copertura delle rendite, finanziamento delle indennità di rincaro obbligatorie, costituzione di fondi propri previsti dalla legge e autodeterminati). Tali eccedenze possono provenire, da un lato, dall’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e, dall’altro, dall’assicurazione contro gli infortuni non professionali. Mentre l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è finanziata dai datori di lavoro e quindi dalle imprese, quella contro gli infortuni non professionali è finanziata dai lavoratori.

Ne consegue che la fondazione EFA è finanziata esclusivamente tramite le eccedenze dei ricavi provenienti dall’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. La fondazione EFA è stata costituita per rispondere al posto di quelle imprese che non possono essere ritenute responsabili. Se dovesse essere finanziata tramite le eccedenze dei ricavi dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali, a mettere mano al portafogli non sarebbero le imprese, bensì i lavoratori. Dato che, a differenza delle prime, a questi ultimi non può essere imputata alcuna responsabilità per le malattie causate dall’amianto e che le malattie causate dall’esposizione all’amianto non sono infortuni, il finanziamento deve essere garantito unicamente dall’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. In questo modo si evita una parità di trattamento non oggettiva di datori di lavoro e lavoratori.

5. Ripercussioni finanziarie

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

L’introduzione nella LAINF del nuovo articolo 67b non causa costi supplementari alla Confederazione. L’INSAI è un istituto autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e con contabilità propria (art. 61 LAINF).