Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/87: Modifica della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) per quanto riguarda il finanziamento della Fondazione fondo per le vittime dell’amianto (Fondazione EFA) · 9 pagine
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1. Situazione iniziale
1.1. Necessità di agire
L’amianto è stato a lungo utilizzato in diversi materiali edili e industriali. Prodotti da costruzione contenenti amianto sono stati impiegati soprattutto negli edifici costruiti tra il 1950 e il 1970. Dato che anche in piccole concentrazioni la presenza di polvere di amianto nell’aria può favorire l’insorgenza di malattie tumorali ai polmoni, nel 1989 la Confederazione ha emanato un divieto di utilizzo1. Ciò nonostante, si stima che ancora oggi in Svizzera fino a 170 persone l’anno sviluppino un mesotelioma maligno per aver inalato una quantità cancerogena di fibre di amianto. Talvolta l’esposizione può essere avvenuta molto tempo prima dell’insorgenza della malattia. Il diritto a prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) presuppone un’esposizione professionale all’amianto. Per circa il 20–30 per cento delle persone colpite questa condizione non è data per cui non sussiste alcun diritto alle prestazioni secondo la LAINF, ma solo a quelle, nettamente inferiori, dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell’assicurazione per l’invalidità.
Il Tribunale federale ha confermato in diverse sentenze il termine di prescrizione assoluto di 10 anni previsto dalla legge del 14 marzo 19583 sulla responsabilità. Nel 2010, chiamato a pronunciarsi su un caso concreto, ha riconfermato la sua prassi pluriennale e stabilito che le pretese di risarcimento della parte attrice, ossia della famiglia di una vittima dell’amianto, nei confronti sia del datore di lavoro sia dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) erano cadute in prescrizione4. La famiglia interessata ha quindi adito la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) invocando in particolare il diritto a un processo equo secondo l’articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione del 4 novembre 19505 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Nella sua sentenza6, la Corte EDU ha ravvisato una violazione dell’articolo citato argomentando che l’applicazione delle norme in materia di perenzione e prescrizione è stata sproporzionata. Infatti, l’applicazione sistematica di tali disposizioni alle vittime di malattie la cui diagnosi è possibile soltanto a distanza di molti anni dagli eventi patogeni – come nel caso dell’amianto – può privare gli interessati della possibilità di far valere le loro pretese dinanzi alla giustizia7. L’istituzione della fondazione Fondo per le vittime dell’amianto (fondazione EFA, v. n. 1.2) offre alle persone toccate un’alternativa alle vie legali. La stessa Corte EDU non esclude questa possibilità.
1Questa informazione è consultabile su www.ufsp.admin.ch > Vivere in salute > Ambiente & salute > Prodotti chimici > Prodotti chimici da A a Z > Amianto
2 RS 832.20
3 RS 170.32
4DTF 136 II 187
5 RS 0.101
6 Sentenza dell’11 marzo 2014 della Corte EDU, Howald Moor e altri contro la Svizzera (in francese).
7 «Par ailleurs, même si elle est convaincue des buts légitimes poursuivis par les règles de péremption ou de prescription appliquées, à savoir notamment la sécurité juridique, la Cour s’interroge sur le caractère proportionné de leur application à la présente espèce. En effet, elle admet, comme le soutiennent les requérantes, que l’application systématique de ces règles à des victimes de maladies qui, comme celles causées par l’amiante, ne peuvent être diagnostiquées que de longues années après les événements pathogènes, est susceptible de priver les intéressés de la possibilité de faire valoir leurs prétentions en justice.» Sentenza della Corte EDU dell’11 marzo 2014, Howald Moor e altri contro la Svizzera, n. 77