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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

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Capitolo VIII

Disposizioni finali

Articolo 86

Composizione delle controversie

(1) Gli Stati Parte si adoperano per risolvere le controversie relative all’interpretazione o applicazione della presente Convenzione mediante negoziazione.

(2) Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte relativa all’interpretazione o applicazione della presente Convenzione che non possa essere risolta mediante negoziazione entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione è, su domanda di uno di tali Stati Parte, sottomessa ad arbitrato. Se, decorsi sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato, gli Stati Parte non sono in grado di accordarsi sull’organizzazione dell’arbitrato, uno qualsiasi di tali Stati Parte può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia presentando una richiesta in conformità con lo Statuto della Corte.

(3) Ogni Stato può, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione o adesione alla stessa, dichiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 2. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 nei confronti dello Stato Parte che abbia formulato una tale riserva.

Articolo 87

Emendamenti alla Convenzione

(1) Uno Stato Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione allo scadere di cinque anni dalla sua entrata in vigore o di due anni dal deposito del quindicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione della Convenzione o di adesione alla stessa; fa stato la data più tarda.

(2) Ogni proposta di emendamento è comunicata al depositario, che la trasmette senza indugio a tutti gli Stati Parte affinché possano esaminarla e decidere in merito in occasione della successiva Riunione degli Stati Parte. Il depositario comunica l’emendamento proposto anche agli Stati aderenti e ai firmatari della presente Convenzione.