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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 8 pagine
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Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia del 26 maggio 2023 sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di
genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali
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3. Codice penale militare9
Art. 3 cpv. 1 n. 9
1Sono sottoposti al diritto penale militare:
9. le persone di condizione civile e i militari stranieri che commettono all’estero contro un militare svizzero un reato previsto dal capo sesto (art. 108 e 109) o sestobis(art. 110–114) della parte seconda o dagli articoli 114a o 114c.
Art. 5 cpv. 1 n. 1 lett. d, n. 5 e cpv. 2
1In tempo di guerra sono sottoposte al diritto penale militare, oltre alle persone contemplate negli articoli 3 e 4:
1. le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti:
d. genocidio o crimini contro l’umanità (capo sesto della parte seconda), crimini di guerra (capo sestobisdella parte seconda e art. 139) o aggressione (capo sestoquaterdella parte seconda);
5. militari stranieri che si rendono colpevoli di genocidio, crimini contro l’umanità (capo sesto della parte seconda) o crimini di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 139) o aggressione (capo sestoquaterdella parte seconda).
2Ad eccezione dell’aggressione alle disposizioni di cui al capoverso 1 numeri 1 lettera d e 5 si applicano le disposizioni sulla punibilità dei superiori (art. 114a).
Art. 7 cpv. 2
2Se a un reato comune (art. 115–179), a un genocidio, a un crimine contro l’umanità (art. 108, 109 e 114a), a un crimine di guerra (art. 110–114a e 139) o a
un’aggressione (art. 114c) hanno partecipato, insieme a persone sottoposte al diritto penale militare, anche altre persone, queste rimangono soggette al diritto penale ordinario. È fatto salvo l’articolo 221a.
Art. 10 cpv. 1bise 1quater
1bisLe persone di cui all’articolo 5 numeri 1 lettera d e 5 che hanno commesso all’estero un reato previsto dal capo sesto, sestobiso sestoquaterdella parte seconda o