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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 8 pagine
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Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia del 26 maggio 2023 sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di
genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali
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Art. 114b, frase introduttiva
Il perseguimento dei reati previsti dai capi sesto, sestobise sestoquaternonché
dall’articolo 114a non è subordinato a nessuna delle autorizzazioni di cui agli articoli seguenti:
Titolo dopo l’art. 114b
Capo sestoquater: aggressione
Art. 114c
1È punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni chiunque è
effettivamente in grado di controllare o dirigere l’azione politica o militare di uno Stato e inizia o esegue un atto di aggressione che per carattere, gravità e portata costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite11.
2È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque è effettivamente in grado di controllare o dirigere l’azione politica o militare di uno Stato e ha
pianificato o preparato un atto di aggressione che per carattere, gravità e portata costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite.
3È punibile per partecipazione solo colui che è effettivamente in grado di controllare o dirigere l’azione politica o militare di uno Stato.
Art. 221a rubrica, cpv. 1 e 3, frase introduttiva
Giurisdizione in caso di genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e aggressione
1Se a un genocidio, a un crimine contro l’umanità (capo sesto della parte seconda e art. 114a), a un crimine di guerra (capo sestobisdella parte seconda e art. 114a) o a un’aggressione (capo sestoquaterdella seconda parte) hanno partecipato più persone, sottoposte in parte alla giurisdizione ordinaria e in parte a quella militare, il
Consiglio federale può, su richiesta dell’uditore in capo o del procuratore generale
11 RS 0.120