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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 8 pagine
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Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia del 26 maggio 2023 sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di
genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali
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dall’articolo 114a sono pure giudicate secondo il presente Codice se si trovano in Svizzera e non sono estradate in un altro Stato né consegnate a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.
1quaterLe persone che hanno commesso all’estero un reato contro un militare svizzero previsto dal capo sesto, sestobiso sestoquaterdella parte seconda o dall’articolo 114a sono giudicate secondo il presente Codice se si trovano in Svizzera o sono state estradate in Svizzera per tale reato e se non possono essere estradate in un altro Stato né essere consegnate a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera
riconosce la competenza.
Art. 49a cpv. 1 lett. h
1Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall’entità della pena inflitta:
h. genocidio (art. 108), crimini contro l’umanità (art. 109), gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto
194910 (art. 111), altri crimini di guerra (art. 112–112d), aggressione (art. 114c).
Art. 59 cpv. 1 lett. cbise 3
1Sono imprescrittibili:
cbis. l’aggressione (art. 114c);
3I capoversi 1 lettere a, c e d nonché 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l’azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera b si applica se al momento dell’entrata in vigore della modifica del 18 giugno 2010 della presente legge l’azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera cbissi applica se al momento dell’entrata in vigore della modifica del XXX della presente legge l’azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera e si applica se il
30 novembre 2008 l’azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.