Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 44 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 43Fedlex · Rapporto esplicativo
5.3 Ripercussioni sull’economia, la salute, la società e l’ambiente
Il progetto non dovrebbe neppure incidere sull’economia, la società o l’ambiente; pertanto questi aspetti nono sono stati esaminati.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Il decreto federale che approva e traspone la Convenzione di Lubiana-L’Aia si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 Cost. secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. abilita il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. In base all’articolo 166 capoverso 2 Cost. spetta all’Assemblea federale approvare questi trattati ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 2002123 sul Parlamento [LParl]; art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 1997124 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione).
La Convenzione di Lubiana-L’Aia non rientra in questa categoria e deve quindi essere approvata dall’Assemblea federale.
L’articolo 123 capoverso 1 Cost. autorizza la Confederazione a legiferare nel campo del diritto penale. È pertanto competente per emanare le modifiche del CP e del CPM, nonché del CPP e dell’AIMP, necessarie a recepire nell’ordinamento nazionale il crimine di aggressione.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La Convenzione di Lubiana-L’Aia è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.
Il preambolo e i motivi per rifiutare la cooperazione previsti dalla Convenzione (art. 3 e
4) garantiscono il rispetto dei diritti umani, tutelando in particolare le garanzie procedurali essenziali che la Svizzera si è impegnata a rispettare in vari trattati internazionali come la CEDU o il Patto II dell’ONU. L’obbligo di cui all’articolo 1 di accordare l’assistenza giudiziaria più ampia possibile in materia penale riconferma gli impegni presi dalla Svizzera con la sottoscrizione di diversi strumenti internazionali in materia penale, come la Convenzione dell’ONU del 15 novembre 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale o la Convenzione dell’ONU del 31 ottobre 2003 contro la corruzione. Riguardo alla protezione dei dati il progetto tiene conto dei requisiti della direttiva (UE) 2016/680, che la Svizzera in quanto associata a Schengen deve rispettare nei rapporti con Paesi terzi.
Rispetto al crimine di aggressione, va rilevato che la Svizzera s’impegna a favore della pace e della sicurezza globali nonché della lotta all’impunità dei crimini più gravi, conformemente alla strategia di politica estera 2023–2027. La codifica nel diritto interno del crimine di aggressione è dunque nell’interesse del nostro Paese e contribuisce anche al raggiungimento dei suoi obiettivi di politica estera.
6.3 Forma dell’atto
In base all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sono sottoposti a referendum se comprendono disposizioni importanti che contengono
123 RS 171.10
124 RS 172.010 43/44