Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 44 pagine
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assoluta, che li protegge all’estero da qualunque procedimento per atti compiuti nella loro funzione ufficiale o nella vita privata, prima e durante il loro mandato. A mandato terminato non godono più dell’immunità per atti compiuti a titolo privato: la loro immunità è valida solo per gli atti compiuti a titolo ufficiale nell’esercizio delle loro funzioni (ratione materiae). Gli altri membri del Governo possono appellarsi a questa immunità funzionale che li protegge all’estero da procedimenti penali per atti che hanno compiuto durante l’esercizio del loro mandato; per contro non beneficiano di alcuna immunità per atti privati.
Le immunità funzionali non si applicano ai crimini internazionali poiché la loro commissione non è un atto ufficiale legittimo116. Esprimendosi in merito al Draft Article 7 proposto dalla Commissione del diritto internazionale dell’ONU riguardo all’immunità dei rappresentanti statali dinnanzi a tribunali stranieri, la Svizzera si è infatti dichiarata favorevole a escludere il crimine di aggressione dal campo di applicazione dell’immunità funzionale117. L’immunità personale dei massimi rappresentanti governativi in carica è oggetto di un dibattito internazionale riguardo al diritto penale internazionale. Finora i tribunali svizzeri non hanno riconosciuto eccezioni giurisdizionali all’immunità ratione personae, nemmeno per i crimini internazionali.
In merito è importante sottolineare che, nei procedimenti dinnanzi alla CPI, le immunità non impediscono alla Corte di esercitare la propria giurisdizione118. Se la CPI chiede alla Svizzera di consegnarle un cittadino straniero e l’esecuzione della richiesta potrebbe contravvenire agli impegni internazionali del nostro Paese in materia di immunità degli Stati o di immunità diplomatica119, la decisione sulla questione compete al Consiglio federale120, su domanda del Dipartimento federale di giustizia e polizia conformemente all’articolo 6 LCPI e in seguito a consultazione della CPI per il tramite dell’Ufficio federale di polizia (fedpol)121. Il Consiglio federale tiene conto delle diverse fonti di diritto internazionale per stabilire se e in che misura esistano immunità di diritto internazionale per determinati crimini.
Come per i casi di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra, s’intende svincolare il procedimento per crimine di aggressione dalla previa autorizzazione di un’autorità politica quando si tratta di perseguire nello specifico un parlamentare, un magistrato o un funzionario federale in Svizzera secondo il diritto penale nazionale. L’immunità relativa di diritto interno va pertanto abolita anche per questi casi.
4.6 Altre disposizioni
Il crimine di aggressione come norma penale è inserito sia nel CP che nel CPM. Inoltre, analogamente a quanto fatto per le norme penali sul genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra, sono adeguate le seguenti disposizioni:
- CP: art. 66a, 101, 264m, 264n
- CPM: art. 3, 5, 7, 10, 49a, 59, 114b, 221a
- CPP: art. 23
- AIMP: art. 1, 3, 35
116 Il Tribunale penale federale è giunto alla conclusione che l’immunità ratione materiae non è ammissibile nei procedimenti penali avviati per crimini internazionali; decisione del 25 lug. 2012 del Tribunale penale federale, BB 2011 140, consid. 5.
117 Cfr. A/CN.4/L.893; 75th session of the International Law Commission (2024), Projet d’articles de la Commission du droit international relatif à l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État – Commentaires et observations de la Suisse.
118 Art. 27 Statuto di Roma.
119 Art. 98 in combinato disposto con art. 27 Statuto di Roma.
120 Cfr. in dettaglio FF 2001 311, in part. 350.
121 Cfr. art. 4 lett. d LCPI. 41/44