Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 44 pagine

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Le disposizioni sulla punibilità dei superiori (art. 264k CP e 114a CPM) e commissione di un reato in esecuzione di un ordine (art. 264l CP e 20 CPM) non si applicano al crimine di aggressione a differenza di quanto vale per gli altri tre crimini di diritto internazionale. Dai lavori dello Special Working Group on the Crime of Aggression emerge che la comunità internazionale è nettamente contraria alla possibilità di perseguire il superiore (command oder superior responsibility) per un crimine di aggressione vista la natura e la sostanza di tale reato122. L’esclusione della commissione di un reato in esecuzione di un ordine si basa sul fatto che l’aggressione è un leadership crime.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

La Convenzione di Lubiana-L’Aia non crea nuovi obblighi materiali per la Svizzera, che già oggi coopera ampiamente con gli altri Stati per perseguire i crimini internazionali essenziali fondandosi sull’AIMP. Vale soprattutto per l’UFG, che ricopre la funzione di autorità centrale preposta al trattamento delle domande di assistenza giudiziaria tra la Svizzera e gli altri Stati Parte della Convenzione, nonché per il MPC e fedpol, entrambi coinvolti nell’esecuzione dei compiti, ossia preposti ai relativi procedimenti penali in Svizzera. La Convenzione faciliterà anzi lo scambio di informazioni con l’estero nei complessi procedimenti condotti in Svizzera per perseguire crimini internazionali.

Sulla base degli elementi disponibili, la Convenzione non dovrebbe comportare costi supplementari, né un aumento dell’organico a livello federale poiché l’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale può essere già fornita in base all’AIMP e ai trattati internazionali conclusi dalla Svizzera. La Convenzione non ha altre conseguenze a livello federale, né in termini organizzativi né in termini informatici.

La codifica del crimine di aggressione e il conseguente adeguamento di altre disposizioni non aumenteranno l’onere dei tribunali nazionali. Vista la natura estremamente particolare del crimine (reato speciale), i casi in Svizzera saranno piuttosto rari. È invece possibile che il crimine di aggressione diventi più rilevante nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il che comporterebbe un aumento dell’onere per l’autorità centrale svizzera presso l’UFG. La codifica del crimine comporta inoltre un ampliamento della giurisdizione federale in materia di diritto penale internazionale.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

A livello nazionale i crimini contemplati dalla Convenzione di Lubiana-L’Aia competono esclusivamente al MPC. Tuttavia, come accennato al numero 3.1, è già possibile fornire assistenza giudiziaria fondandosi sull’AIMP. Anche il perseguimento penale del crimine di aggressione rientra nella giurisdizione federale (cfr. n. 5.3). Pertanto il carico di lavoro delle autorità cantonali non subirà alcun aumento.

Ovviamente il progetto non avrà alcuna ripercussione sui Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna; pertanto questi aspetti non sono stati esaminati.

122 ICC-ASP/4/32 allegato II A, giugno 2005 (rapporto sull’incontro informale del gruppo di lavoro sul crimine di aggressione). §§ 47-50; ICC-ASP/5/SWGCA/2, 16 gennaio 2007 (documento di lavoro proposto dal presidente), § 3; ICC-ASP/6/20/Add.1, giugno 2008 (documenti ufficiali, 6. sessione), §§ 19-21. 42/44