Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 44 pagine

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norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Ai sensi dell’articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono importanti le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge federale secondo i criteri elencati all’articolo 164 capoverso 1 Cost.

La Convenzione di Lubiana-L’Aia prevede disposizioni che contengono norme di diritto. Impone agli Stati Parte di codificare e perseguire i crimini che contempla, poiché quest’obbligo non è direttamente applicabile. Introduce inoltre l’obbligo di accordare la più ampia cooperazione internazionale possibile in materia penale. Detti obblighi incidono sui diritti e i doveri dei singoli individui. Queste disposizioni vanno dunque considerate importanti nella misura in cui, se emanate a livello nazionale, assumerebbero la forma di una legge federale in base all’articolo 164 capoverso 1 Cost. Non è tuttavia necessario legiferare immediatamente in quanto la codifica e il perseguimento dei crimini internazionali è già previsto nel nostro ordinamento interno, ad eccezione del crimine di aggressione, la cui criminalizzazione, facoltativa (art. 2 par. 2), dipende anche dall’adozione di una mozione (cfr. n. 1.4).

Il decreto federale che approva la Convenzione è dunque soggetto al referendum facoltativo di cui all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

Secondo l’articolo 141a capoverso 2 Cost., le modifiche di legge necessarie per l’attuazione di un trattato possono essere incluse nel decreto di approvazione se quest’ultimo sottostà al referendum facoltativo. Le disposizioni legislative proposte servono ad attuare l’allegato H della Convenzione, al quale s’ispirano (art. 2 par. 2 in relazione all’allegato H). Le modifiche legislative per attuare l’allegato H possono dunque essere integrate nel decreto che approva la Convenzione (art. 141 cpv. 2 Cost).

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa che comportano spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi; pertanto non sottostà al freno alle spese.

6.5 Protezione dei dati

L’articolo 16 della Convenzione (utilizzo e protezione di dati personali) impone agli Stati Parti di assicurare che i dati personali trasmessi da uno Stato Parte a un altro siano utilizzati esclusivamente allo scopo per il quale sono stati trasmessi. È pertanto conforme alle disposizioni di protezione dei dati dell’AIMP e ai requisiti della direttiva (UE) 2016/680 che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. È quindi garantita un’adeguata protezione dei dati.