Progetto

Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 49Fedlex · Progetto

Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»

Capitolo 2: Conservazione, obbligo di riconsegna e di ripresa

Art. 124 Conservazione

1I prodotti fitosanitari e i prodotti di base devono essere conservati per analogia conformemente agli articoli 1 e 5 OPChim55. Essi sono considerati sostanze e preparati ai sensi dell’OPChim.

2Per i prodotti fitosanitari e i prodotti di base contenenti sostanze attive chimiche, fitoprotettori o sinergizzanti e che soddisfano i criteri per le sostanze e i preparati pericolosi di cui all’articolo 3 OPChim si applica per analogia anche l’articolo 57 capoversi 2, 3 e 6 OPChim.

3Per i prodotti fitosanitari di cui al capoverso 2, che a seconda della loro classificazione sono considerati sostanze e preparati del gruppo 1 o del gruppo 2 ai sensi dell’OPChim, si applica per analogia anche l’articolo 62 capoversi 2 e 3 OPChim.

Art. 125 Obbligo di riconsegna, di ripresa e di smaltimento

1Chi possiede prodotti fitosanitari o prodotti di base che non può o non intende più utilizzare deve consegnarli a una persona tenuta a riprenderli o a un centro di raccolta appositamente designato.

2Chi immette sul mercato prodotti fitosanitari o prodotti di base deve riprenderli dall’utilizzatore ed eliminarli in modo appropriato.

3I prodotti fitosanitari e i prodotti di base venduti nel commercio al dettaglio devono essere ripresi a titolo gratuito.

Capitolo 3: Importazione

Art. 126 Principio

1Un prodotto fitosanitario può essere importato solo se è stato omologato conformemente alla presente ordinanza o se è considerato omologato anche in Svizzera ai sensi dell’articolo 78.

2Un prodotto di base può essere importato solo se adempie i requisiti di cui all’articolo 115 ed è etichettato conformemente agli articoli 116 e 117.

Art. 127 Importazione per scopi professionali o commerciali

1Chi importa un prodotto fitosanitario o un prodotto di base per scopi professionali o commerciali necessita di un permesso generale d’importazione (PGI).

55 RS 813.11