Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine
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d’insediamento, che corrisponde alla zona all’interno delle zone edificabili. Essa comprende parchi, parchi giochi, campi sportivi e impianti per il tempo libero.
Nei capoversi 3 e 4 sono elencate le espressioni equivalenti nella versione francese e nella versione italiana rispetto al regolamento (CE) n. 1107/2009.
Titolo secondo: Approvazione di sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti (art. 5-33)
Capitolo 1: Approvazione di sostanze attive eccetto le sostanze di base, fitopro-
tettori e sinergizzanti
Sezione 1: Campo di applicazione
Art. 5
Le sostanze di base sono sostanze attive. Tuttavia, alla loro approvazione è dedicato un capitolo separato nel progetto di revisione. Di conseguenza, le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle sostanze di base.
Sezione 2: Sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti approvati
Art. 6 Condizione per l’utilizzo di sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti
Viene stabilito il principio secondo cui in un prodotto fitosanitario possono essere utilizzati solo sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti approvati.
Art. 7 Sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti approvati a norma del regola-
mento (CE) n. 1107/2009
Come esposto in precedenza, le approvazioni e le revoche delle sostanze attive, dei fitoprotettori e dei sinergizzanti in Svizzera sono già state ampiamente adeguate all’UE con l’OPF 2010. Quest’ultima infatti prevede già la ripresa in Svizzera delle sostanze attive, dei fitoprotettori e dei sinergizzanti approvati nell’UE, a condizione che sia stata presentata al servizio d’omologazione una domanda per un prodotto fitosanitario che contiene la sostanza attiva, il fitoprotettore o il sinergizzante in questione e tale prodotto fitosanitario sia stato omologato. Avviene già anche lo stralcio dall’elenco delle sostanze attive, dei fitoprotettori e sinergizzanti approvati. Al fine di semplificare la procedura per le persone che immettono i prodotti sul mercato e gli utilizzatori, la nuova normativa prevede che d’ora in avanti le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti siano considerati approvati o non approvati simultaneamente in Svizzera e nell’UE. L’articolo 7 specifica che tutte le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti approvati nell’UE sono considerati approvati anche in Svizzera. Questa norma si applica alle sostanze attive chimiche e microbiologiche, alle sostanze attive a basso rischio e alle sostanze candidate alla sostituzione.
Come secondo l’OPF 2010, i dati relativi a una sostanza attiva, a un fitoprotettore e a un sinergizzante approvato devono essere presentati unitamente alla prima domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, fitoprotettore o sinergizzante (cfr. art. 56).
Grazie a questa norma si rafforza la sincronizzazione con l’UE delle approvazioni e delle revoche di sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti. Essa consente di riprendere dall’UE anche le condizioni e restrizioni (p. es. criteri di purezza e disposizioni speciali come limitazioni delle condizioni d’uso, indicazioni per la valutazione dei pro-