Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine
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3 Commento ai singoli articoli dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari
Ingresso
Sono adeguati i rimandi alla legge sull’agricoltura9 (LAgr): all’articolo 160 viene aggiunto il capoverso 1 ed è introdotto il rimando all’articolo 160b capoverso 4 (Qualità di parte in procedure concernenti i prodotti fitosanitari).
Inoltre, nell’ingresso sono introdotti l’articolo 27 capoverso 2 e l’articolo 47 della legge sulla protezione delle acque.
Infine, è introdotto un rimando all’articolo 7 capoverso 4 della legge sulle derrate alimentari10 (LDerr), poiché è determinante per la definizione dei livelli massimi per i residui di prodotti fitosanitari nelle derrate alimentari.
Titolo primo: Disposizioni generali (art. 1-4)
Art. 1 Scopo
Rispetto all’OPF 2010, nello scopo dell’ordinanza sono inclusi anche i prodotti di base.
Art. 2 Oggetto
Nella normativa proposta, i prodotti costituiti da sostanze di base sono designati come «prodotti di base», mentre nell’OPF 2010 erano definiti «prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente sostanze di base approvate». L’oggetto dell’ordinanza viene pertanto allargato a questo nuovo gruppo di prodotti (cpv. 3).
Oltre all’omologazione dei prodotti fitosanitari, l’ordinanza disciplina in particolare l’importazione, l’immissione sul mercato e il controllo dei prodotti fitosanitari e dei prodotti di base, nonché la loro pubblicità ed etichettatura.
Le disposizioni della presente ordinanza si basano sul principio di precauzione (cfr. in particolare l’art. 148a LAgr). In questo modo si evita che le sostanze attive o i prodotti fitosanitari immessi sul mercato, se utilizzati in modo conforme alle prescrizioni, nuocciano alla salute umana e animale e all’ambiente. Non è necessario rammentare specificatamente il principio di precauzione nel campo di applicazione, per cui, al contrario che nell’OPF 2010, non è più menzionato esplicitamente.
Art. 3 Campo di applicazione
L’ordinanza si applica ai prodotti descritti in questa disposizione: il capoverso 1 descrive i prodotti fitosanitari, il capoverso 2 i prodotti di base.
Il capoverso 1 lettera b esclude, oltre ai fertilizzanti, anche i biostimolanti delle piante, poiché questi ultimi saranno disciplinati e definiti nell’ordinanza sulla messa in commercio di concimi11 (OCon), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.
9 RS 910.1
10 RS 817.0
11 RU 2023 711