Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine
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manda di omologazione di un prodotto fitosanitario, come già prescritto dall’OPF 2010.
Secondo il capoverso 2, le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti già esaminati e non approvati nell’UE sono esclusi dall’approvazione in Svizzera, a meno che non siano presentati dati supplementari rispetto all’UE a dimostrazione che sono soddisfatti i requisiti per l’approvazione.
Art. 12 Approvazione come sostanza attiva a basso rischio
In quest’articolo sono fissati i criteri per l’approvazione delle sostanze attive a basso rischio. Come già nell’OPF 2010 (art. 5 cpv. 4), i criteri per le sostanze attive chimiche e i microrganismi corrispondono a quelli dell’UE.
Nel capoverso 2 sono introdotti criteri per la classificazione dei macrorganismi. Essi sono considerati sostanze attive a basso rischio, se non sono organismi alloctoni o geneticamente modificati e se in seguito alla valutazione del rischio non sono necessarie restrizioni d’uso. Un esempio di restrizione specifica può essere ad esempio la limitazione all’uso in serra, indicata nelle condizioni e restrizioni.
Art. 13 Approvazione come sostanza candidata alla sostituzione
Questa norma contiene i criteri per l’approvazione di sostanze attive come sostanze candidate alla sostituzione. Come già nell’OPF 2010 (art. 5 cpv. 3), tali criteri corrispondono a quelli dell’UE.
Art. 14 Durata dell’approvazione
Per le sostanze attive a basso rischio è fissata una durata massima dell’approvazione di 15 anni; per le altre sostanze attive, per i fitoprotettori e i sinergizzanti è di 10 anni al massimo.
Art. 15 Criteri per il prodotto fitosanitario destinato a contenere la sostanza attiva,
il fitoprotettore o il sinergizzante
In quest’articolo sono fissati i criteri che un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, il fitoprotettore o il sinergizzante da approvare deve generalmente soddisfare in riferimento al suo uso. Questi criteri devono essere rispettati nell’ambito dell’uso previsto del prodotto fitosanitario (cpv. 1 lett. a-e) e includere condizioni d’uso che possano essere adempiute nel quadro della buona pratica agricola (ossia, che siano realistiche).
L’uso di prodotti fitosanitari non può avere alcun effetto nocivo sulla salute umana e animale (specie non bersaglio e animali da reddito). Questo implica che ogni effetto da cui consegue un danno è considerato inaccettabile. I prodotti fitosanitari non possono avere alcun effetto inaccettabile nemmeno sui vegetali, sui prodotti vegetali e sull’ambiente. Con il termine inaccettabile si chiarisce che alcuni effetti sono accettabili: possono essere inaccettabili non solo gli effetti nocivi, ma anche altri effetti; per contro, alcuni effetti nocivi potrebbero essere accettabili. Come già nell’OPF 2010, i criteri corrispondono a quelli dell’UE. Sono specificati nei documenti di orientamento per la valutazione dei prodotti fitosanitari (v. commento all’allegato 6). Anche i requisiti concernenti i residui del prodotto fitosanitario (cpv. 1 lett. f e g) corrispondono, come nell’OPF 2010, a quelli dell’UE.