Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine

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a quali condizioni (cfr. art. 138). Per esempio, l’elenco continuerà a indicare quali prodotti fitosanitari sono omologati per un uso non professionale.

Riguardo alle origini ammesse per le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti, rimangono immutate le disposizioni dell’OPF 2010, ossia, devono sempre essere oggetto di una domanda ed è necessario ottenerne l’approvazione nell’ambito dell’omologazione del prodotto fitosanitario.

Art. 8 Sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti per cui valgono disposizioni

divergenti dall’UE

L’articolo 8 consente di definire condizioni e restrizioni diverse da quelle in vigore nell’UE per sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti approvati nell’UE. Questa possibilità concerne in particolare le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti che erano già approvati con condizioni e restrizioni divergenti dall’UE prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, ma può verificarsi anche in seguito al riesame dell’approvazione di una sostanza attiva. In questi casi, la durata dell’approvazione corrisponde a quella nell’UE.

Art. 9 Sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti non approvati in Svizzera che

sono approvati nell’UE

Secondo l’articolo 9, la Svizzera può rifiutare l’approvazione di sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti approvati nell’UE. Questo può rendersi necessario in particolare dopo il riesame delle omologazioni di prodotti fitosanitari conformemente all’articolo 9 della legge sulla protezione delle acque.

Art. 10 Approvazione di sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti che non sono

approvati nell’UE

Oltre a riprendere le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti dall’UE conformemente all’articolo 7, in Svizzera è possibile approvare una sostanza attiva, un fitoprotettore o un sinergizzante che non è approvato nell’UE (art. 10 cpv. 1). Quest’opzione è necessaria in particolare per i macrorganismi, poiché nell’UE non sono approvati a livello comunitario. Le divergenze di cui all’articolo 10 sono riportate nell’allegato 1 (cpv. 3). Il servizio d’omologazione pubblica un elenco di tutte le sostanze attive, tutti i fitoprotettori e tutti i sinergizzanti approvati inclusa la loro scadenza (cfr. art. 138).

Sezione 3: Approvazione di sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti secondo

l’articolo 10

Art. 11 Condizioni per l’approvazione

I criteri per l’approvazione delle sostanze attive, dei fitoprotettori e dei sinergizzanti che non sono già stati approvati nell’UE sono definiti negli articoli 11–15. Come nell’OPF 2010 (art. 4), corrispondono ai criteri dell’UE. Sono stati eliminati i doppioni finora presenti sia negli articoli sia nell’allegato.

Nell’articolo 11 sono fissati i requisiti generali per l’approvazione di sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti.

Il capoverso 1 esplicita chiaramente che una sostanza attiva, un fitoprotettore o un sinergizzante può essere approvato solo nell’ambito della valutazione di una do-