Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

dotti fitosanitari, ecc.) e le scadenze delle approvazioni di sostanze attive.

La prevista simultaneità dell’approvazione o non approvazione di sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti in Svizzera e nell’UE ha come conseguenza anche la revoca simultanea con l’UE dell’omologazione di prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva, un fitoprotettore o un sinergizzante non più approvato. In questo modo si evita che i prodotti fitosanitari non più omologati negli Stati membri dell’UE siano ancora venduti in Svizzera, equiparando con ciò il livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente a quello dell’UE.

Sotto il profilo giuridico, la prevista ripresa delle approvazioni avviene in virtù del rimando nell’articolo 7 al regolamento (CE) n. 1107/2009 (regolamento di base). Tale rimando fa sì che tutte le sostanze attive, tutti i fitoprotettori e tutti i sinergizzanti approvati nell’UE (tramite il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/201116) siano considerati approvati anche in Svizzera17. Concretamente si rimanda agli articoli 13 paragrafo 4 e 78 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sulla base dell’articolo 78 paragrafo 3 è stato emanato il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, in cui è stato ripreso l’elenco delle sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. L’articolo 13 paragrafo 4 prescrive l’inclusione in tale regolamento di ulteriori sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti. Di conseguenza, nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sono iscritte tutte le sostanze attive e tutti i fitoprotettori e i sinergizzanti approvati nell’UE.

Si può pertanto rinunciare all’attuazione attuale che richiede onerosi adeguamenti dell’ordinanza. Questo modo d’agire tramite rimando al regolamento di base dell’UE, includendo con ciò anche tutti i regolamenti di esecuzione basati su tale regolamento di base, è stato adottato anche nel settore delle derrate alimentari riguardo ai nuovi tipi di derrate alimentari (cfr. allegato dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201618 sui nuovi tipi di derrate alimentari) e si è dimostrato efficace.

Per i prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti può essere presentata una domanda di omologazione in Svizzera. Finché in Svizzera non è omologato un prodotto fitosanitario che lo contenga, una sostanza attiva, un fitoprotettore o un sinergizzante può essere considerato approvato ai sensi dell’articolo 7 ma non ha alcun impiego in Svizzera poiché manca un corrispondente prodotto fitosanitario omologato.

Per tutti gli attori coinvolti è fondamentale sapere quali sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti sono approvati in Svizzera e a quali condizioni. Attualmente quest’elenco figura nell’allegato 1 OPF 2010. Poiché è prevista la ripresa delle approvazioni dall’UE, nell’ordinanza rivista non è più presente un elenco consolidato delle sostanze attive, dei fitoprotettori e dei sinergizzanti. Tuttavia, affinché tutte le parti interessate possano consultarle, il servizio d’omologazione pubblicherà le informazioni necessarie, inclusa la durata dell’approvazione. Come finora, sarà inoltre tenuto un elenco dei prodotti fitosanitari omologati in Svizzera, in cui figureranno per quali sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti esistono già prodotti fitosanitari omologati e

16 Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate, GU L 153 del 11.6.2011, pag. 1.

17 Nelle parti A e B del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sono elencate le sostanze attive chimiche, i fitoprotettori e i sinergizzanti, nella parte C le sostanze di base, nella parte D le sostanze attive a basso rischio e nella parte E le sostanze candidate alla sostituzione.

18 RS 817.022.2