Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine

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sono introdotte scadenze per le approvazioni e le omologazioni.

Nel sistema di valutazione dell’UE, da cui è esclusa la Svizzera poiché non fa parte dell’Unione europea, al fine di suddividere il lavoro uno Stato membro esegue la valutazione del prodotto fitosanitario per tutti gli Stati della zona cui appartiene, tenendo conto dei requisiti specifici nazionali degli altri Stati membri della stessa zona. I dati e le valutazioni degli Stati membri dell’UE non possono essere consultati dalle autorità svizzere. In Svizzera devono essere presentati separatamente dal richiedente e valutati dalle autorità. Come alternativa, in Svizzera viene introdotta l’omologazione facilitata di determinati prodotti fitosanitari omologati in alcuni Stati membri dell’UE, a condizione che il richiedente presenti i rapporti di valutazione degli Stati membri dell’UE e che in tali Paesi siano utilizzati gli stessi metodi di valutazione.

Le altre deroghe al diritto europeo sono elencate di seguito:

• in Svizzera, i macrorganismi impiegati per la lotta contro gli agenti patogeni e altre fitopatie sono considerati prodotti fitosanitari. Pertanto sono approvati come sostanze attive. Nell’UE, invece, i macrorganismi non sono approvati come sostanze attive a livello comunitario;

• in caso di rinnovo dell’approvazione di sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti, le omologazioni dei prodotti in cui sono contenuti sono valide fino a una nuova decisione del servizio d’omologazione. I termini per la procedura di rinnovo delle omologazioni di prodotti fitosanitari non sono ripresi dall’UE, al fine di garantire tempo sufficiente al servizio d’omologazione e ai servizi di valutazione per valutare la domanda di rinnovo;

• nell’elenco dei prodotti fitosanitari esteri per l’importazione parallela sono iscritti i prodotti fitosanitari esteri che presentano proprietà determinanti analoghe a quelle di un prodotto fitosanitario omologato in Svizzera. Negli Stati membri dell’UE sono ammessi solo prodotti identici. La Svizzera ricorre a questa deroga perché non ha accesso ai dati presentati negli Stati membri dell’UE e quindi non ha la possibilità di confrontare completamente la composizione del prodotto fitosanitario. Questo implica che in Svizzera è sufficiente che un prodotto fitosanitario estero presenti proprietà determinanti analoghe e non – come esige l’UE – che debba essere identico a un altro prodotto fitosanitario estero;

• per gli usi minori di prodotti fitosanitari già omologati in Svizzera vengono riprese le omologazioni di Stati membri dell’UE in cui predominano condizioni agronomiche, climatiche e ambientali comparabili, senza la necessità di presentare dati. Nel riconoscimento reciproco delle omologazioni di prodotti fitosanitari tra gli Stati membri dell’UE, invece, i dati possono essere sempre consultati;

• la protezione delle relazioni è attuata in modo meno rigoroso in Svizzera rispetto all’UE. In Svizzera, in casi eccezionali al momento del rinnovo e del riesame possono essere utilizzati gli studi di tutti i fascicoli per la valutazione di tutti i prodotti fitosanitari e non solo quelli del fascicolo presentato dal richiedente per la valutazione dei suoi prodotti fitosanitari;

• in Svizzera, le organizzazioni legittimate a ricorrere hanno il diritto di partecipare alla procedura di omologazione (procedura di riconoscimento della qualità di