Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine
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Riguardo all’applicazione nell’acqua menzionata nel capoverso 1 lettere d ed e, è doveroso specificare che si tratta di applicazioni speciali, per esempio nelle risaie allagate. L’applicazione di prodotti fitosanitari nelle acque superficiali è per contro vietata senza eccezioni (cfr. allegato 2.5 n. 1.1 cpv. 1 lett. e dell’ordinanza del 18 maggio 200512 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici [ORRPChim]).
Art. 4 Definizioni
Per le definizioni corrispondenti a quelle contenute nel regolamento (CE) n. 1107/200913 si rimanda agli articoli 2 e 3 di tale regolamento (cpv. 1). Nel capoverso 2 sono elencati i termini definiti diversamente nell’OPF rispetto al diritto europeo o che necessitano di una definizione solo nel diritto svizzero. Si tratta solo di definizioni che non sono già comprese nel linguaggio corrente o tramite le disposizioni degli articoli in cui ricorre il termine in questione.
Le singole definizioni del capoverso 2 meritano un commento separato.
Lettera a: i prodotti fitosanitari sono descritti nell’articolo 3 capoverso 1. Per motivi di leggibilità, la definizione di questo termine centrale non è rimandata al diritto europeo nel capoverso 1, pur coincidendo con la definizione contenuta nel regolamento (CE)
n. 1107/2009.
Lettera b: la nuova denominazione «prodotto di base» per i prodotti che contengono esclusivamente sostanze di base è definita nell’articolo 3 capoverso 2.
Lettera c: la definizione di microrganismi diverge come già nell’OPF 2010 da quella dell’UE. Corrisponde alla definizione di microrganismi nell’ordinanza del 10 settembre 200814 sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA), che si applica nel quadro dell’approvazione di determinati organismi o di esperimenti con gli stessi. Nella legislazione svizzera la definizione è più ampia che a livello europeo, e questo fatto deve rispecchiarsi anche nella presente ordinanza. In Svizzera le colture cellulari, i prioni e il materiale genetico biologicamente attivo sono definiti come microrganismi, mentre nell’UE sono sostanze chimiche. Attualmente non esistono sostanze attive approvate che in Svizzera sono considerate microrganismi e nell’UE sostanze chimiche.
Lettera d: la definizione di macrorganismi rimane immutata rispetto all’OPF 2010.
Lettera e: la definizione di «utilizzatori professionali» è stata ampliata rispetto all’OPF 2010, includendo anche le persone che utilizzano prodotti fitosanitari non nell’ambito della loro attività professionale ma sono titolari di un’autorizzazione speciale ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a ORRPChim. Un esempio possono essere i titolari di autorizzazioni speciali che utilizzano prodotti fitosanitari dopo il pensionamento o nel tempo libero.
Lettera f: per chiarire in quali aree si applicano le restrizioni d’uso più severe introdotte il 1° gennaio 2023 nell’OPF 201015, è stata aggiunta la definizione di zona
12 RS 814.81
13 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1
14 RS 814.911
15 Cfr. RU 2022 784