Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 49 pagine

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principio di precauzione, che nell’OPF vigente Ë una base fondamentale per la valutazione. Chiedono inoltre che sia precisata l’espressione ´effetti collaterali inaccettabiliª. Per l’EAWAG Ë necessario specificare che non viene limitata la raggiungibilit‡ degli obiettivi di altre legislazioni pertinenti. Il Cantone VS segnala che sarebbe opportuno precisare l’espressione ´effetti inaccettabili sugli animaliª, poichÈ l’uso di insetticidi comporta effetti sugli insetti (che sono animali).

I Cantoni BE, BS, GE, SG, SH, SO, TG, TI e ZH, i servizi cantonali per i prodotti chimici e l’ACCS constatano che la nuova categoria dei prodotti di base esula dalla definizione di prodotti fitosanitari e rientra nel campo d’applicazione dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim). Questi prodotti, quindi, sono considerati sostanze e preparati ai sensi dell’OPChim. Nell’OPF devono essere disciplinate soltanto le disposizioni particolari che li concernono. Rammentano anche che i prodotti di base possono avere propriet‡ pericolose, per cui Ë importante che si applichino le disposizioni della legislazione sui prodotti chimici. Anche il Cantone AG fa presente che per i prodotti di base valgono esigenze pertinenti al diritto sui prodotti chimici. Inoltre, evidenzia la mancanza di un obbligo concreto di annuncio per questi prodotti.

Bayer Schweiz, Compo Jardin SA, Omya, Scienceindustries e Syngenta osservano che in questi articoli sono menzionate sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti e pi˘ avanti si parla di sostanze attive chimiche. Sarebbe necessaria un’armonizzazione della definizione di sostanze attive e sostanze attive chimiche. I Cantoni GR, LU, ZH e la COSAC propongono, per questioni di leggibilit‡, di riassumere in un unico termine i concetti di ´sostanza attivaª, ´fitoprotettoreª e ´sinergizzanteª.

La FiBL segnala la mancanza della definizione di OGM.

I Cantoni AG, VD e TI propongono di riunire i capoversi 1 e 2 dell’articolo 3, poichÈ disciplinano sostanzialmente la stessa cosa. Il Cantone VS domanda che cosa siano i ´biostimolantiª.

Il concetto di utilizzatore professionale andrebbe specificato tramite il riferimento all’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari, sostengono i Cantoni AI, GR, LU, SO, VD, VS, ZG e la COSAC. Inoltre, per i Cantoni LU, VD e per la Federazione svizzera dei produttori di cereali Ë importante precisare cosa va inteso con uso professionale o commerciale: gli usi nel tempo libero non dovrebbero rientrare in questa fattispecie. I Cantoni AG, BE, BS, SG, SH, TG e i servizi cantonali per i prodotti chimici fanno presente che i rimandi al diritto dell’UE non sono direttamente applicabili alle definizioni dei termini o che alcuni termini sono utilizzati diversamente nella legislazione svizzera sui prodotti chimici. La CFSB suggerisce che le definizioni debbano essere verificate in relazione all’uso di organismi come sostanze attive e nelle serre.

I Cantoni AG, BE, BL, BS, LU, SG, SH, TG, TI, VD e ZG, i servizi cantonali per i prodotti chimici e la CFSB sottolineano la necessit‡ di ulteriori precisazioni e rimandi pi˘ chiari in funzione di una migliore comprensibilit‡. La specificazione del termine ´zona d’insediamentoª Ë accolta con favore dai Cantoni BE, BS, SG, SH, VD, TG e TI, dai servizi cantonali per i prodotti chimici e dal PVL. Pongono l’accento sul fatto che questa zona non Ë identica alla ´zona edificabileª.

L’USPV apprezza la ripresa delle definizioni dal diritto dell’UE. Il rimando al regolamento UE rende molto difficile la lettura dell’OPF. Pertanto, in Fedlex dovrebbe essere inserito un link diretto al regolamento UE corrispondente.