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Consultazione 2023/97: Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 124 pagine

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Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni Situazione iniziale e contenuto

1.2.1 Contenuto del rapporto sull’efficacia

Art. 46 OPFC:

1

Il rapporto sull’efficacia ha il contenuto seguente:

a. fornisce informazioni:

1. sull’esecuzione della perequazione finanziaria, in particolare sull’acquisizione dei dati per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri,

2. sulla volatilità annuale dei contributi dei Cantoni finanziariamente forti nella

perequazione orizzontale delle risorse e dei versamenti di compensazione ai Cantoni finanziariamente deboli nel periodo in rassegna;

b. analizza in che misura gli obiettivi della perequazione finanziaria e della compensazione degli oneri sono stati raggiunti nel periodo in rassegna;

c. presenta possibili provvedimenti, segnatamente:

1. l’adeguamento della dotazione minima garantita della perequazione delle risorse (art. 3a cpv. 2 lett. a LPFC),

2. l’adeguamento delle dotazioni della compensazione degli oneri (art. 9 LPFC),

3. l’abrogazione totale o parziale della compensazione dei casi di rigore (art. 19 cpv. 4 LPFC).

2

Il rapporto sull’efficacia può contenere raccomandazioni per la verifica delle basi di calcolo della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri.

3

Contiene inoltre in una speciale presentazione informazioni sugli effetti della collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri conformemente all’articolo 18 capoverso 3 in combinato disposto con l’articolo 11 LPFC.

4

Nella valutazione degli obiettivi, il rapporto sull’efficacia si basa in particolare sui criteri di cui all’allegato 17 e tiene conto degli standard riconosciuti di valutazione.

5

Riferisce in merito a eventuali pareri divergenti all’interno del gruppo paritetico di studio.

L’articolo 46 capoverso 1 OPFC descrive l’oggetto dell’indagine del rapporto sull’efficacia. La lettera a numero 1 evidenzia che nell’ambito della valutazione dell’esecuzione viene attribuita una particolare importanza al processo di acquisizione dei dati per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri. In primo piano figurano le considerazioni sui provvedimenti atti a garantire la qualità dei dati. Al numero 2, la volatilità dei contributi nell’ambito della perequa- zione delle risorse è dichiarata quale oggetto esplicito dell’indagine. Si tratta segnatamente di esaminare, nell’interesse di una politica finanziaria affidabile, i movimenti dei singoli Cantoni finanziariamente forti o deboli in fatto di risorse e, se necessario, di indicare la conseguente necessità di intervento sotto il profilo concettuale e giuridico. Le lettere b e c stabiliscono che il raggiungimento degli obiettivi della perequazione finanziaria deve essere analizzato e che vanno discussi possibili adeguamenti della perequazione delle risorse e della compensazione così come il mantenimento della compensazione dei casi di rigore.