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Consultazione 2023/97: Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 124 pagine
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Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni
Situazione iniziale e contenuto
I capoversi 2–5 contengono ulteriori prescrizioni e precisazioni in merito al contenuto per l’e- laborazione del rapporto sull’efficacia. Secondo il capoverso 2, il rapporto sull’efficacia può contenere raccomandazioni per la verifica delle basi di calcolo della perequazione finanziaria. Il rapporto ha in primo luogo il compito di illustrare un’eventuale necessità di intervento, che può ad esempio verificarsi se nel periodo in rassegna sono stati effettuati importanti adegua- menti nella legislazione tributaria della Confederazione o dei Cantoni riguardanti il potenziale di risorse o se sussistono buoni motivi che possono comprovare che le vigenti basi di calcolo rispecchiano in maniera insufficiente il potenziale di risorse.
Gli effetti della collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri devono essere esposti in un capitolo separato del rapporto sull’efficacia (art. 18 cpv. 3 LPFC). A titolo di com- plemento, nella valutazione viene fatto riferimento agli obiettivi della collaborazione intercan- tonale con compensazione degli oneri secondo l’articolo 11 LPFC.
I criteri per la valutazione degli obiettivi (art. 46 cpv. 4 LPFC) sono elencati singolarmente nell’al- legato 17 dell’OPFC. Tuttavia, si tratta in modo esplicito di un elenco non esaustivo. In questo contesto bisogna inoltre tenere conto in particolare del piano elaborato dal gruppo paritetico per il rapporto sull’efficacia durante la fase di progettazione della NPC che fornisce indicazioni in materia di metodi e indicatori per l’analisi. Il piano è parte integrante del rapporto esplicativo sull’OPFC1.
L’articolo 46 capoverso 5 assume un’importanza particolare. Il rapporto sull’efficacia è un rap- porto del Consiglio federale e sostanzialmente rispecchia quindi la posizione della Confede- razione. Affinché si tenga debitamente conto dei diversi interessi dei Cantoni, in particolare riguardo alle raccomandazioni formulate, nel rapporto devono essere presentate le posizioni divergenti elaborate dal gruppo paritetico di studio (v. n. 1.2.3).
1.2.2 Basi dei dati
Art. 47 OPFC:
1
Per valutare l’efficacia vengono utilizzate le statistiche della Confederazione e dei Cantoni e, se opportuno, dati e analisi esterni all’amministrazione.
2
I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i dati necessari.
L’articolo 47 OPFC fa riferimento ai dati del rapporto sull’efficacia e alla richiesta rivolta ai Cantoni affinché mettano a disposizione della Confederazione tutti i dati necessari. Secondo il capoverso 1, bisogna tenere conto che il rapporto sull’efficacia poggia prevalentemente sui dati delle statistiche della Confederazione e dei Cantoni. In primo piano vi sono le cifre delle statistiche in materia finanziaria e fiscale della Confederazione. I dati e le analisi esterni all’am- ministrazione devono essere considerati soltanto in casi eccezionali, ad esempio quando i dati non sono oggetto di statistiche ufficiali.