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Consultazione 2023/97: Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 124 pagine

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Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni Situazione iniziale e contenuto

1.2.3 Gruppo paritetico di studio per il rapporto sull’efficacia e organo incaricato del coordinamento politico della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni

Art. 48 OPFC:

1

Un gruppo di studio composto in modo paritetico di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni accompagna l’elaborazione del rapporto sull’efficacia. Esso si esprime in parti- colare in merito all’assegnazione di mandati a periti esterni e all’elaborazione di raccoman- dazioni ai fini della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri e dei casi di rigore.

2

I Cantoni provvedono a una rappresentanza equilibrata della loro delegazione nel gruppo di studio; in particolare essi devono tenere conto in modo adeguato dei diversi gruppi linguisti- ci, urbani e regionali, nonché dei Cantoni finanziariamente forti e di quelli finanziariamente deboli.

3

Il DFF determina la composizione della delegazione della Confederazione, tra cui i rappresen- tanti dell’AFF. Un rappresentante dell’AFF dirige il gruppo di studio.

4

L’AFF ne assume il segretariato.

Il rapporto sull’efficacia è stato allestito dall’Amministrazione federale delle finanze (AFF) in collaborazione con i Cantoni. L’elaborazione è stata seguita da un gruppo paritetico di studio composto di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. Per composizione paritetica si intendono delegazioni con un numero uguale di rappresentanti di Confederazione e Cantoni. In particolare è stato importante includere i diversi gruppi linguistici, le regioni urbane e di cam- pagna nonché i Cantoni finanziariamente forti e quelli finanziariamente deboli. La Conferenza dei governi cantonali (CdC) ha stabilito la rappresentanza dei Cantoni nel gruppo di studio.

Nelle votazioni, ogni rappresentante dispone di un voto. In caso di parità il risultato è deter- minato dal voto del presidente. Dei rappresentanti della Confederazione, un membro dell’AFF assume la direzione del gruppo di studio. Il mandato e la composizione del gruppo paritetico di studio sono elencati nell’allegato 6.

Su richiesta dei Cantoni, il 13 dicembre 2019 il Consiglio federale ha approvato il mandato relativo a un organo incaricato del coordinamento politico della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni. Tale organo, presieduto dal capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF), accompagna i lavori di valutazione dell’efficacia della perequazione finanziaria ed esegue segnatamente un’analisi politica delle proposte avanzate dal gruppo paritetico di studio per il rapporto sull’efficacia. Se necessario, l’organo incaricato del coordinamento poli- tico elabora proposte di soluzione all’attenzione del Consiglio federale e dei Governi cantonali per uno sviluppo equilibrato della perequazione finanziaria.

1.2.4 Consultazione

Art. 49 OPFC:

Il rapporto sull’efficacia è sottoposto ai Cantoni per consultazione.

L’articolo 49 OPFC precisa che il rapporto sull’efficacia è posto in consultazione.