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Consultazione 2023/97: Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 124 pagine
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Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni
Basi di dati e garanzia della qualità
Calcolo degli indici e dei versamenti di compensazione
Sulla base dei dati concernenti gli ultimi tre anni di calcolo disponibili e delle proposte del gruppo di studio per la garanzia della qualità, l’AFF calcola ogni anno il potenziale di risorse e gli indici delle risorse dei Cantoni per l’anno di riferimento successivo. Gli indicatori della com- pensazione degli oneri per l’anno di riferimento successivo sono calcolati di volta in volta sulla base dei dati più recenti disponibili.
Infine, l’AFF calcola gli importi di compensazione dei singoli Cantoni per l’anno di riferimento successivo sulla base della perequazione orizzontale e verticale delle risorse. I versamenti sono determinati dagli indici delle risorse dei Cantoni, dalla quota di dotazione minima garantita e dal metodo di calcolo progressivo. Parallelamente, l’AFF calcola i versamenti di compensazione nell’ambito della perequazione dell’aggravio geotopografico e sociodemografico. Gli importi sono sanciti nella LPFC al livello dei contributi per il 2019 e sono adeguati annualmente al rincaro.
Parere dei Cantoni
L’AFF inoltra i calcoli alla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) all’attenzione dei Cantoni. I Cantoni verificano e confermano l’esattezza delle basi di dati. Un Cantone che non è d’accordo con i dati, può rivolgersi alla CDCF. Quest’ultima trasmette al DFF le osserva- zioni dei Cantoni e un eventuale parere su proposte di singoli Cantoni.
Approvazione da parte del Consiglio federale
Ogni anno l’OPFC viene adeguata ai valori più recenti concernenti la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri, approvata dal Consiglio federale durante il mese di novembre e posta in vigore con effetto al 1° gennaio dell’anno successivo.
3.2 Garanzia della qualità
La garanzia della qualità è effettuata da diversi attori nell’ambito del processo di elaborazione dei dati. Essa ha inizio presso i fornitori dei dati, ossia i Cantoni, e prevede diverse tappe, de- scritte di seguito.
Tabella 3.02 Uffici responsabili della garanzia della qualità
Perequazione delle risorse Compensazione degli oneri
Fornitori dei dati Amministrazioni cantonali delle contribuzioni Controllo da parte del CDF secondo l’art. 6 lett. j della legge sul Controllo delle finanze (LCF) Analisi dei dati AFC, UST, controllo da parte del CDF secondo controllo da parte del CDF secondo l’art. 6 lett. j LCF, accompagnamento del l’art. 6 lett. j LCF, accompagnamento del gruppo di studio per la garanzia della qualità gruppo di studio per la garanzia della qualità Calcolo degli indici e AFF, AFF, versamenti di compensazione controllo da parte del CDF controllo da parte del CDF