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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
Art. 42 cpv. 1
1 Il SFF può, su richiesta, autorizzare lo spostamento di una merce ai sensi dell’articolo 40 capoverso 1 lettera a in una zona protetta per gli scopi di cui all’articolo 37 capoverso 1 se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena. Se vi sono serie difficoltà nell’approvvigionamento della merce può autorizzare lo spostamento anche per altri scopi rispetto a quelli di cui all’articolo 37 capoverso 1
Art. 61
1 Il SFF rilascia il passaporto fitosanitario per la messa in commercio di merci con obbligo di passaporto fitosanitario importate da uno Stato terzo e il passaporto fitosanitario per il transito di merci con obbligo di passaporto fitosanitario secondo l’articolo 55 sulla base del certificato fitosanitario rilasciato dallo Stato terzo, se ha constatato che le condizioni per il passaporto fitosanitario sono adempiute.
2 Se l’importatore è un’azienda omologata per il rilascio di passaporti fitosanitari (art. 76), esso può rilasciare il passaporto fitosanitario. Fino al rilascio del passaporto fitosanitario, alla merce in questione occorre allegare:
a. una copia del certificato fitosanitario rilasciato dal Paese terzo certificata conforme dal SFF; oppure
b. un documento elaborato dal SFF con le necessarie informazioni provenienti dal sistema d’informazione secondo l’articolo 103 del regolamento (UE) 2016/20312, nella misura in cui il certificato fitosanitario rilasciato dallo Stato terzo o una copia digitale di tale certificato sia accessibile in questo sistema.
Art. 62 cpv. 1
1 Il SFF può, su richiesta, autorizzare la messa in commercio di una merce che non adempie le condizioni secondo l’articolo 59a per gli scopi di cui all’articolo 37 capoverso 1 se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena. Se vi sono serie difficoltà nell’approvvigionamento della merce può autorizzare la messa in commercio anche per altri scopi rispetto a quelli di cui all’articolo 37 capoverso 1.
Art. 106 cpv. 1 lett. c
1 Gli uffici federali competenti possono delegare all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, ai servizi cantonali competenti e alle seguenti organizzazioni di controllo indipendenti i compiti di seguito:
c. alle organizzazioni di controllo indipendenti conformemente all’articolo 180 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura o agli articoli 32 e 50a della
2 Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, versione della GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4-104, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/625, GU L del 7.4.2017, pag. 1.