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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine

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Ordinanza sulla salute dei vegetali

2 Il servizio cantonale competente informa le persone interessate nonché il pubblico riguardo alle misure già prese e ancora da prendere.

Art. 13 cpv. 1 lett. e, 4 e 5

1 Se è constatata la presenza di un organismo da quarantena, l’ufficio federale competente stabilisce quali misure di eradicazione sono adeguate. Tra queste misure rientrano, in particolare:

e. il divieto di coltivazione o di piantagione di piante ospiti in una particella infestata da un organismo da quarantena o dal suo vettore, o nella quale si presume che vi sia una simile infestazione, finché non vi sarà più infestazione o alcun rischio di infestazione;

4 Se il sospetto riguarda un’azienda omologata, le misure di cui al capoverso 1 e le verifiche di cui al capoverso 3 sono di competenza del SFF; la competenza resta al servizio cantonale se la merce di cui all’articolo 76 o 89:

a. non è nota come ospite dell'organismo da quarantena e;

b. si può escludere che l'organismo da quarantena possa infestare la merce.

5 L’ufficio federale competente può emanare direttive, piani di emergenza o aiuti all’esecuzione che assicurano l’applicazione uniforme e adeguata delle misure di lotta contro gli organismi da quarantena. Prima dell’emanazione l’ufficio federale competente sente i servizi cantonali interessati.

Art. 14 Definizione di un piano d’azione per organismi da quarantena prioritari

Se è constatata la presenza di un organismo da quarantena da trattare in via prioritaria, il servizio cantonale competente, d’intesa con l’ufficio federale competente, definisce un piano d’azione che comprende un calendario per l’attuazione delle misure di eradicazione o di contenimento stabilite dall'ufficio federale competente nonché le competenze nella loro attuazione.

Art. 16 cpv. 1

1 L’ufficio federale competente, d’intesa con i servizi competenti dei Cantoni interessati, delimita l’area. Questa comprende la zona infestata e la rispettiva zona cuscinetto. L’ufficio federale competente può ordinare l’esecuzione di misure di contenimento nell’area delimitata.

Art. 39a cpv. 1

1 Il SFF può, su richiesta, autorizzare l’importazione di una merce che non adempie le condizioni secondo l’articolo 38a per gli scopi di cui all’articolo 37 capoverso 1 se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena. Se vi sono serie difficoltà nell’approvvigionamento della merce può autorizzare l’importazione anche per altri scopi rispetto a quelli di cui all’articolo 37 capoverso 1.