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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali 916.310
7 L’UFAG pubblica l’elenco delle organizzazioni di allevamento e delle imprese di allevamento riconosciute.
Art. 10 Estensione dell’area geografica
1 Se un’organizzazione di allevamento riconosciuta o un’impresa di allevamento riconosciuta con sede in Svizzera intende estendere la sua area geografica a uno Stato membro dell’UE deve presentare all’UFAG una domanda in tal senso.
2 L’UFAG informa l’autorità competente dello Stato membro dell’UE in questione almeno tre mesi prima della data a partire dalla quale si applica l’estensione dell’area geografica e la invita a esprimere il suo parere. Il mancato inoltro del parere da parte dell’autorità equivale a un consenso.
3 Su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro dell’UE in questione, l’UFAG trasmette un esemplare del regolamento dell’organizzazione di allevamento richiedente che illustra l’estensione dell’area geografica almeno due mesi prima della data a partire dalla quale si applica l’estensione dell’area geografica.
4 Se l’autorità estera richiede una traduzione di tale regolamento, l’UFAG ne informa l’organizzazione di allevamento o l’impresa di allevamento. L’organizzazione di allevamento o l’impresa di allevamento trasmette la traduzione all’UFAG affinché questi la inoltri all’autorità estera.
5 L’UFAG decide in merito alla domanda. A tal fine tiene conto del parere dell’autorità competente dello Stato membro dell’UE.
6 Se un’organizzazione di allevamento o un’impresa di allevamento la cui area geografica è stata estesa a uno Stato membro dell’UE apporta modifiche al suo regolamento secondo l’articolo 9 capoverso 5, l’UFAG informa l’autorità competente dello Stato membro dell’UE in merito alle modifiche.
7 Su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro dell’UE, l’organizzazione di allevamento o l’impresa di allevamento la cui area geografica è stata estesa le fornisce informazioni aggiornate, in particolare sul numero di allevatori e sul numero di animali da allevamento per i quali viene svolto il programma zootecnico sull’area estesa.
8 L’UFAG pubblica l’elenco delle organizzazioni di allevamento e delle imprese di allevamento riconosciute la cui area geografica è stata estesa al territorio di uno Stato membro dell’UE.
Art. 11 Estensione dell’area geografica di organizzazioni di allevamento o di
imprese di allevamento con sede nell’UE
1 Se un’organizzazione di allevamento o un’impresa di allevamento con sede nell’UE e riconosciuta dall’autorità competente di uno Stato membro dell’UE intende estendere la sua area geografica alla Svizzera, deve presentare all’UFAG, per parere, la domanda di estensione presentata nello Stato membro dell’UE in questione.
2 L’UFAG esprime un parere negativo sulla domanda di estensione dell’area geografica di un’organizzazione di allevamento europea riconosciuta o di un’impresa di allevamento europea riconosciuta se: