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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine

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Ordinanza sull’allevamento di animali 916.310

4 In caso di rifiuto inammissibile l’UFAG può revocare all’organizzazione di allevamento negante il diritto agli aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche, per progetti di conservazione, per la gestione di banche genetiche nazionali o per progetti di ricerca.

5 L’organizzazione di allevamento fornitrice di dati può fatturare all’acquirente dei dati un’adeguata indennità per le spese di elaborazione dei dati.

Capitolo 5: Compiti dell’Istituto nazionale svizzero di allevamento equino

Art. 35

1 L’Istituto nazionale svizzero di allevamento equino di cui all’articolo 121 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura ha i seguenti compiti:

a. promuovere la varietà genetica della razza delle Franches Montagnes, metterla a disposizione degli allevatori in vivo e in vitro nonché sostenere dal profilo tecnico altre misure di conservazione della Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes;

b. svolgere ricerca applicata nei settori dell’allevamento, della detenzione e dell’utilizzo degli equidi collaborando principalmente con le scuole universitarie;

c. supportare gli allevatori di equidi nella loro attività zootecnica;

d. promuovere, nei settori della detenzione e dell’utilizzo degli equidi, lo scambio di conoscenze nonché offrire consulenza;

e. detenere equidi e mettere a disposizione infrastrutture e impianti per poter adempiere i compiti di cui alle lettere a–d.

2 Per le sue prestazioni e spese l’Istituto nazionale svizzero di allevamento equino riscuote delle tasse; queste si basano sull’ordinanza del 16 giugno 20065 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura.

Capitolo 6: Certificato di ascendenza per l’immissione in commercio di animali da allevamento, sperma, ovuli non fecondati ed embrioni

Art. 36 Esigenza del certificato di ascendenza

1 Gli animali da allevamento delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina, nonché il loro sperma, gli ovuli non fecondati e gli embrioni, devono essere accompagnati al momento dell’immissione in commercio da un certificato di ascendenza.

5 RS 910.11