Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine

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Ordinanza sulla consulenza agricola

 la CDCA si tiene conto delle esigenze dei Cantoni;

 il Comitato e l'Assemblea dei delegati di Agridea si garantisce la partecipazione degli altri membri;  l’UFAG si assicura una sufficiente collaborazione della Confederazione e che vengano tenute in

considerazione le basi legali.

Ciò garantisce un ampio sostegno dell’orientamento dei campi d’attività prioritari e delle attività specifiche di Agridea alle esigenze di tutti i membri, riconoscendo allo stesso tempo il ruolo centrale dei Cantoni. Vengono inoltre creati i presupposti affinché Agridea possa svolgere meglio il suo compito di base, ovvero supportare i servizi di consulenza, in particolare quelli dei Cantoni.

Il documento di base è parte integrante del contratto di aiuto finanziario (cfr. art. 8 cpv. 1).

Articolo 8 capoverso 1

In virtù dell’articolo 136 capoverso 3 della legge sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1), nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda aiuti finanziari a centri di consulenza d’importanza nazionale.

L’UFAG concede un aiuto finanziario ad Agridea, in quanto centrale di consulenza d’importanza nazionale, affinché essa possa adempiere i suoi compiti.

In origine, nell’articolo 8 capoverso 1 si faceva riferimento alla convenzione sulle prestazioni di cui all'articolo 5 capoverso 4. Conformemente alla nuova norma concernente la governance di Agridea, questa convenzione decade. Viene mantenuto il principio secondo cui gli aiuti finanziari sono concessi per adempiere i compiti di cui all’articolo 4.

Articolo 8 capoverso 2

Il capoverso 2 è suddiviso in lettere affinché sia più comprensibile.

Lettera a: adeguamenti dal punto di vista linguistico. Non c’è alcuna modifica materiale.

Lettera b: si aggiunge che il contratto deve disciplinare in particolare i campi d’attività prioritari e le attività specifiche, con i rispettivi obiettivi e criteri di valutazione.

Articolo 8 capoverso 3

Adeguamenti dal punto di vista linguistico. Non c’è alcuna modifica materiale.

Articolo 8 capoverso 4

Il capoverso 4 è abrogato. Non è necessario disciplinare questo punto nell’ordinanza. In quanto organizzazione con personalità giuridica propria, Agridea può ricorrere a prestazioni di terzi anche senza questo capoverso.

Articolo 11 capoverso 2

Adeguamento del numero dell’articolo relativamente ai progetti di sviluppo regionale alla modifica del 16 giugno 2023 della legge sull’agricoltura (FF 2023 1527). Non c’è alcuna modifica materiale.

Articolo 11 capoverso 3

Lettera a: adeguamenti dal punto di vista linguistico. Non c’è alcuna modifica materiale.

3.4 Ripercussioni

3.4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione sulle risorse finanziarie o umane della Confederazione.

3.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione sulle risorse finanziarie o umane dei Cantoni. I requisiti per i servizi di consulenza dei Cantoni non cambiano. La nuova norma concernente la governance di Agridea garantisce che i Cantoni continuino ad avere una forte voce in capitolo nell'orientamento di Agridea.

3.4.3 Economia

Nessuna ripercussione.

3.4.4 Ambiente

Nessuna ripercussione.