Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sulla consulenza agricola
la CDCA si tiene conto delle esigenze dei Cantoni;
il Comitato e l'Assemblea dei delegati di Agridea si garantisce la partecipazione degli altri membri; l’UFAG si assicura una sufficiente collaborazione della Confederazione e che vengano tenute in
considerazione le basi legali.
Ciò garantisce un ampio sostegno dell’orientamento dei campi d’attività prioritari e delle attività specifiche di Agridea alle esigenze di tutti i membri, riconoscendo allo stesso tempo il ruolo centrale dei Cantoni. Vengono inoltre creati i presupposti affinché Agridea possa svolgere meglio il suo compito di base, ovvero supportare i servizi di consulenza, in particolare quelli dei Cantoni.
Il documento di base è parte integrante del contratto di aiuto finanziario (cfr. art. 8 cpv. 1).
Articolo 8 capoverso 1
In virtù dell’articolo 136 capoverso 3 della legge sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1), nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda aiuti finanziari a centri di consulenza d’importanza nazionale.
L’UFAG concede un aiuto finanziario ad Agridea, in quanto centrale di consulenza d’importanza nazionale, affinché essa possa adempiere i suoi compiti.
In origine, nell’articolo 8 capoverso 1 si faceva riferimento alla convenzione sulle prestazioni di cui all'articolo 5 capoverso 4. Conformemente alla nuova norma concernente la governance di Agridea, questa convenzione decade. Viene mantenuto il principio secondo cui gli aiuti finanziari sono concessi per adempiere i compiti di cui all’articolo 4.
Articolo 8 capoverso 2
Il capoverso 2 è suddiviso in lettere affinché sia più comprensibile.
Lettera a: adeguamenti dal punto di vista linguistico. Non c’è alcuna modifica materiale.
Lettera b: si aggiunge che il contratto deve disciplinare in particolare i campi d’attività prioritari e le attività specifiche, con i rispettivi obiettivi e criteri di valutazione.
Articolo 8 capoverso 3
Adeguamenti dal punto di vista linguistico. Non c’è alcuna modifica materiale.
Articolo 8 capoverso 4
Il capoverso 4 è abrogato. Non è necessario disciplinare questo punto nell’ordinanza. In quanto organizzazione con personalità giuridica propria, Agridea può ricorrere a prestazioni di terzi anche senza questo capoverso.
Articolo 11 capoverso 2
Adeguamento del numero dell’articolo relativamente ai progetti di sviluppo regionale alla modifica del 16 giugno 2023 della legge sull’agricoltura (FF 2023 1527). Non c’è alcuna modifica materiale.
Articolo 11 capoverso 3
Lettera a: adeguamenti dal punto di vista linguistico. Non c’è alcuna modifica materiale.
3.4 Ripercussioni
3.4.1 Confederazione
Nessuna ripercussione sulle risorse finanziarie o umane della Confederazione.
3.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione sulle risorse finanziarie o umane dei Cantoni. I requisiti per i servizi di consulenza dei Cantoni non cambiano. La nuova norma concernente la governance di Agridea garantisce che i Cantoni continuino ad avere una forte voce in capitolo nell'orientamento di Agridea.
3.4.3 Economia
Nessuna ripercussione.
3.4.4 Ambiente
Nessuna ripercussione.