Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
3 Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordi-
nanza sulla consulenza agricola), RS 915.1
3.1 Situazione iniziale
L’ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (ordinanza sulla consulenza agricola; RS 915.1) disciplina gli obiettivi e i compiti dei servizi di consulenza e della centrale di consulenza d’importanza nazionale Agridea. Regolamenta il versamento di aiuti finanziari ad Agridea e ai servizi di consulenza di organizzazioni nonché per lo svolgimento di progetti nell’ambito della consulenza tesi a promuovere la consulenza stessa.
Nell’ambito del Pacchetto di ordinanze 2021 l’ordinanza sulla consulenza agricola era stata sottoposta a una revisione totale. In quel frangente era stata integrata anche una nuova norma concernente la governance di Agridea. Tuttavia, sia durante la consultazione degli uffici sia in seno al Consiglio federale l’integrazione di tale norma nell’ordinanza sulla consulenza agricola aveva dato adito a domande critiche in relazione alle strutture contrattuali esistenti. Il Consiglio federale aveva pertanto incaricato il DEFR di verificare la norma concernente la governance di Agridea e, all’occorrenza, di presentare le modifiche necessarie a livello di ordinanza (decisioni del Consiglio federale del 3.11.2021 e del
22.11.2022).
3.2 Sintesi delle principali modifiche
La presente modifica dell’ordinanza sulla consulenza agricola verte unicamente sull’adeguamento degli articoli concernenti la governance di Agridea (art. 5 e 8). È abrogata la convenzione sulle prestazioni tra l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e la Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura (CDCA) di cui agli articoli 5 capoverso 4 nonché 8 capoversi 1 e 3 lettera e dell’ordinanza sulla consulenza agricola. Viene mantenuto il forte coinvolgimento dei Cantoni e potenziato quello degli altri membri.
3.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 5 capoverso 4
Il presente capoverso disciplina la governance di Agridea. Definisce in che modo i membri di Agridea, in particolare i Cantoni, sono coinvolti nel suo orientamento strategico. Decade la conclusione di una convenzione sulle prestazioni tra l'UFAG e la CDCA, ma allo stesso tempo è mantenuto l'ampio sostegno allo sviluppo dell'orientamento strategico di Agridea, ossia dei campi d’attività prioritari e delle attività specifiche.
In linea di principio, ogni quattro anni i membri di Agridea1 (cfr. la sezione successiva per i dettagli su come avviene concretamente il coinvolgimento), unitamente alla Direzione di Agridea, elaborano una base strategica, di seguito denominata documento di base, che descrive i campi d’attività prioritari e le attività specifiche di Agridea nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 4. Questi campi d’attività sono tematici (p.es. gestione dei cambiamenti climatici) e nel documento di base vengono precisati indicando le priorità delle attività per i prossimi quattro anni. Considerando queste priorità pluriennali viene elaborato un programma di attività annuale. Da un lato, l’orientamento strategico di Agridea è definito nel documento di base e, dall'altro, il programma di attività annuale consente ad Agridea di agire in modo imprenditoriale e di reagire in tempi brevi in modo flessibile e adeguato alla situazione ai cambiamenti delle esigenze dei suoi membri.
Nello specifico, il documento di base viene redatto congiuntamente dalla CDCA2 e da Agridea, d’intesa con l'UFAG. Coinvolgendo
1 Agridea è organizzata come un’associazione. I membri sono tutti i Cantoni e il Principato del Liechtenstein, una quarantina di organizzazioni agricole o attive nello spazio rurale e membri collettivi. I Cantoni, con 6 membri su un totale di 11, costituiscono la maggioranza nel Comitato. I rappresentanti dei Cantoni garantiscono in particolare il collegamento sul piano tecnico nei singoli Cantoni e sono designati dalla CDCA. I restanti 5 seggi sono occupati da organizzazioni agricole.
2 La CDCA, in qualità di organo trasversale nell’elaborazione del documento di base, rappresenta i Cantoni nel loro insieme. Garantisce il collegamento sul piano politico nei singoli Cantoni. Essa non è tuttavia membro di Agridea.