Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 63Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sull’allevamento di animali

Al nuovo capoverso 2 l’età consentita dei capretti e degli agnelli è aumentata da 14 a 21 giorni affinché vi sia sufficientemente tempo per effettuarne la genotipizzazione e per produrre gli attestati genetici di cui al capoverso 3 laddove richiesto.

Al capoverso 3 viene stabilito che la domanda per l’importazione di discendenti deve essere presentata almeno sette giorni prima dell’importazione mediante l’applicazione Internet messa a disposizione dall’UFAG (www.ekontingente.admin.ch) o via e-mail. Unitamente alla domanda di importazione devono essere inoltrate una copia del certificato di ascendenza della madre e una copia di quello del discendente oppure un attestato genetico di ascendenza basato sulla genotipizzazione per la madre e uno per il discendente. L’attestato si riferisce all’articolo 44 lettera c secondo cui gli animali da reddito senza certificato di ascendenza possono essere importati come animali da allevamento.

Articolo 46 Condizioni particolari per l’attribuzione delle quote del contingente per animali delle

specie suina, ovina e caprina

Nell’OAlle vigente le condizioni particolari per l’attribuzione delle quote del contingente per animali delle specie suina, ovina e caprina sono fissate all’articolo 34 e nella nuova OAlle vengono spostate nel presente articolo. Le domande di importazione vanno presentate almeno sette giorni prima dell’importazione mediante l’applicazione Internet messa a disposizione dall’UFAG (cpv. 1). Al capoverso 2 viene citato l’attestato genetico come all’articolo 45.

Articolo 47 Condizioni particolari per l’importazione nel quadro delle quote del contingente per ani-

mali della specie bovina, inclusi i bufali

Nell’OAlle vigente le condizioni particolari per l’attribuzione delle quote del contingente per animali della specie bovina, inclusi i bufali sono fissate all’articolo 35 e nella nuova OAlle vengono spostate nel presente articolo. Viene mantenuta la possibilità di una valutazione preliminare dei documenti necessari per l’importazione, fermo restando che ai fini dell’importazione fanno stato i documenti inoltrati unitamente alla dichiarazione doganale e non quelli della valutazione preliminare.

Titolo prima dell’articolo 48

Il capitolo 9 dell’OAlle vigente diventa il capitolo 8.

Articolo 48 Esecuzione

Il presente articolo riprende, con le dovute modifiche, l’articolo 36 dell’OAlle vigente.

Articolo 49 Vigilanza sulle organizzazioni di allevamento e sulle imprese di allevamento

L’articolo riprende l’articolo 37 dell’OAlle vigente. Nella rubrica «organizzazioni» è sostituito con «organizzazioni di allevamento». Inoltre, nella rubrica e al capoverso 2 viene aggiunto «imprese di allevamento». Analogamente alle organizzazioni di allevamento, le imprese di allevamento riconosciute sono soggette alla vigilanza dell’UFAG. Anche queste gli devono presentare annualmente un rapporto scritto sulla loro attività. Si tratta di un adeguamento formale. Ora, nel loro rapporto annuale le organizzazioni di allevamento riconosciute che ricevono aiuti finanziari per la registrazione e la valutazione di caratteristiche zootecniche devono informare l’UFAG anche sugli adeguamenti del loro programma zootecnico ai sensi dell’articolo 17 (cpv. 2).

Articolo 50 Abrogazione e modifica del diritto vigente

Il presente articolo riprende l’articolo 38 dell’OAlle vigente. Cfr. l’allegato 3 modifica del diritto vigente. Inoltre, l’OAlle del 31ottobre 2012 è abrogata e sostituita dalla presente OAlle.

Articolo 51 Disposizioni transitorie